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01 Agosto 2025 - 15:30
Mantenimento dei figli: quali rischi per chi riduce unilateralmente la somma dovuta?
Buongiorno avvocato. A seguito di sentenza di separazione, mio marito è obbligato a versare mensilmente una somma per il mantenimento ordinario di nostra figlia minorenne. Qualche giorno fa mi ha, tuttavia, prospettato l’eventualità che dal prossimo mese provvederà a corrispondere solamente la metà dell’importo dovuto poiché in difficoltà economiche. Quali saranno le conseguenze del suo comportamento?
Cristina, Settimo Torinese
Gentile lettrice, la violazione dell’obbligazione di versare il mantenimento nei confronti dei figli, sancita con il provvedimento di separazione, costituisce, oltre che un inadempimento di natura civilistica, altresì un illecito penale, senza che rilevi la circostanza che provveda al loro sostentamento, comunque, l’altro genitore. Infatti, solo un provvedimento nascente da un procedimento giudiziale di modifica delle condizioni originarie di separazione o divorzio può legittimare un diverso adempimento da parte dell’obbligato.
Tuttavia, a seguito dell’instaurazione di un procedimento penale per violazione degli obblighi di assistenza famigliare (art. 570 e 570 bis del codice penale), a propria discolpa, il genitore inadempiente potrà dimostrare la sopravvenuta indigenza, a condizione che però quest’ultima sia assoluta, persistente ed incolpevole: solo la compresenza di tali fattori consente di ritenere esclusa la responsabilità per omesso o non corretto versamento del mantenimento per i figli.
In questo senso, infatti, si è pronunciata la giurisprudenza (tra tutte, la Corte di Cassazione, sez. penale n. 33997 del 2015), la quale ha avuto, altresì, modo di precisare come l’indigenza rilevante a tali fini sia quella situazione che non consente di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare ad una dignitosa sopravvivenza.
Qui la corrispondenza dell'avvocato Stefano Bonaudo CLICCA
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