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L'avvocato risponde

Furto e pentimento: il caso del ragazzo che ha restituito la refurtiva

Un giovane sottrae alcune arance dal mercato, poi si pente e le restituisce. Il venditore, però, vuole querelarlo. Cosa dice la legge?

foto archivio

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Buongiorno avvocato. La scorsa settimana mio figlio, ormai maggiorenne, mi ha rivelato di essersi recato al mercato e di aver sottratto alcune arance da un bancone. Tuttavia, una volta tornato a casa si è pentito e ha deciso, così, di restituire la refurtiva. Nonostante ciò, il venditore, risentitosi della malefatta, lo ha informato della sua intenzione di querelarlo. In che tipo di conseguenze potrebbe incorrere?

Maria G., Settimo Torinese

Gentile lettrice, il comportamento assunto dal ragazzo presenta tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi, del reato di furto che è dal nostro ordinamento penale punito con la sanzione pecuniaria nonché, congiuntamente, con una pena detentiva che va da sei mesi a tre anni; range edittale destinato ad aumentare nel caso in cui l’organo giudicante dovesse ritenere sussistere circostanze aggravanti il comportamento del reo rappresentate, per esempio, dall’esposizione della merce alla pubblica fede o dalla destrezza del soggetto agente nel porre in essere l’azione.

foto archivio

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Tuttavia, a prescindere dalla astratta configurazione dell’illecito, nel caso di specie, sia in considerazione del poco valore della merce sottratta sia per il fatto che quest’ultima è stata successivamente restituita, il danno concreto subito dalla persona offesa ben può dirsi essere stato quasi nullo e, allo stesso modo, l’offesa al bene giuridico tutelato dalla norma (rappresentato dal potere che esercita il titolare sul bene) di lieve entità. Motivo per il quale, con ogni probabilità, a seguito di querela sporta, la Procura richiederà l’archiviazione del procedimento per la tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis del codice penale.

L’istituto della causa di non punibilità per la tenuità del fatto di reato, disciplinato dall’articolo in argomento, consente infatti all’organo giudicante di addivenire ad una declaratoria di non punibilità dell’indagato/imputato per mera opportunità laddove, valutato il fatto così come realizzatosi nel suo complesso, possa ritenersi che abbia determinato un’offesa all’interesse tutelato dalla norma incriminatrice in modo lieve.

A tal fine dovranno, comunque, sussistere i requisiti oggettivi di applicabilità dell’istituto stabiliti dalla legge, primo fra tutti, il limite edittale minimo previsto per il reato contestato e oggetto di valutazione da parte del magistrato, che non dovrà superare i due anni di reclusione, così come stabilito dal Decreto Legislativo n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia).

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