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L'avvocato risponde
31 Gennaio 2025 - 18:10
Tifosi scatenati
Buongiorno avvocato. Il mese scorso, assieme ad altri due amici, mi stavo dirigendo allo stadio a piedi, quando tre soggetti, tifosi della squadra avversaria, ci assalirono con calci e pugni. Noi ci difendemmo, spintonando via con veemenza il gruppo. Sussiste qualche responsabilità per la condotta da noi posta in essere?
Stefano, Settimo Torinese
Gentile lettore, il codice penale, all’art. 588, sanziona il comportamento di coloro che partecipano ad una rissa per la cui configurazione giuridica è, comunque, necessaria la compresenza di almeno tre persone.
La relativa risposta punita è rappresentata da una pena di natura pecuniaria, salvo il caso in cui dal comportamento derivino delle lesioni, o addirittura la morte; nel qual caso la conseguenza sanzionatoria prevista è la reclusione.
Tuttavia, la vicenda da Lei qui prospettata sembrerebbe caratterizzata dal fatto che la condotta Sua e dei Suoi amici sarebbe consistita in una mera reazione difensiva a fronte dell’aggressione del gruppo. La dimostrazione di tale circostanza, in un eventuale procedimento penale in cui veniste chiamati a rispondere per il reato in argomento, ben potrebbe determinare una vostra assoluzione per insussistenza dell’illecito de quo. Come, infatti, hanno avuto modo di chiarire, a più riprese, i giudici della Corte di Cassazione “il reato di rissa si concretizza in forme di violenta contesa tra più persone o gruppi di persone, con il proposito di ledersi reciprocamente e con modalità che pongono in pericolo l’incolumità dei contendenti, non realizzandosi la fattispecie di cui all’art. 588 c.p. nel caso in cui uno dei gruppi in conflitto si limiti a resistere all’aggressione o ad assumere una mera difesa di tipo passivo” (Corte di Cassazione n. 35301 del 2008; nello stesso senso, si veda altresì la sentenza di Corte di Cassazione n. 48007 del 2015).
Potrete essere chiamati, tuttavia, a rispondere delle conseguenze derivanti dalla colluttazione, fatta salva, comunque, la eventuale possibilità di dimostrazione, in vostro favore, della cosiddetta “difesa legittima” che andrebbe a scriminare il comportamento da voi agito.
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