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Ricambio politico e democraticità: la Consulta conferma i limiti ai mandati dei sindaci

La Consulta respinge l’impugnativa della Liguria e ribadisce la legittimità della norma

Ricambio politico e democraticità

Ricambio politico e democraticità: la Consulta difende i limiti ai mandati dei sindaci (foto di repertorio)

La Corte costituzionale ha confermato la legittimità dei limiti ai mandati consecutivi dei sindaci, stabiliti dal legislatore in base alla dimensione demografica dei Comuni. La sentenza n. 196, resa nota oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Regione Liguria contro la disposizione del decreto-legge n. 7 del 2024, che modifica la disciplina prevista dal Testo unico degli enti locali.

La norma stabilisce una differenziazione nei limiti ai mandati consecutivi dei sindaci:

  • Nessun limite per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
  • Tre mandati consecutivi per i Comuni con popolazione tra 5.001 e 15.000 abitanti;
  • Due mandati consecutivi per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La Regione Liguria aveva contestato la previsione di due o tre mandati consecutivi, ritenendola irragionevole e chiedendo che il limite di tre mandati fosse esteso anche ai Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

La Consulta ha ribadito che il limite ai mandati consecutivi è una scelta normativa che bilancia diversi principi costituzionali, tra cui:

  • L'elezione diretta del sindaco;
  • La par condicio tra i candidati;
  • La libertà di voto degli elettori;
  • La genuinità della competizione elettorale;
  • Il ricambio fisiologico della rappresentanza politica.

Secondo la Corte, questa disciplina garantisce la democraticità degli enti locali e il punto di equilibrio tra gli interessi costituzionali coinvolti deve essere stabilito dal legislatore, salvo che appaia manifestamente irragionevole.

La Corte costituzionale ha confermato la legittimità dei limiti ai mandati consecutivi dei sindaci, stabiliti dal legislatore in base alla dimensione demografica dei Comuni

La logica graduale del Testo unico

La Corte ha sottolineato che l'attuale articolo 51, comma 2, del Testo unico degli enti locali applica una logica graduale, basata sulle differenze economiche e sociali tra le classi di Comuni. La discrezionalità legislativa, in questo caso, è stata esercitata in modo non manifestamente irragionevole, realizzando un equo contemperamento tra i diritti e i principi costituzionali coinvolti.

Con questa sentenza, la Consulta ha riaffermato l'autonomia del legislatore nel definire i limiti ai mandati, purché tale scelta non violi in modo evidente i principi costituzionali. La Regione Liguria, che aveva richiesto una modifica delle disposizioni per i Comuni più grandi, vede così respinta la sua impugnativa.

Questa decisione conferma che la disciplina sui mandati consecutivi rappresenta uno strumento per garantire il ricambio della classe politica e il rispetto della democraticità all'interno delle istituzioni locali.

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