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L'avvocato risponde

La confisca delle armi: tra valore affettivo e obbligo di distruzione

Quando la legge prevale sui legami personali: le regole sulla confisca delle armi e il recente intervento della Corte Costituzionale

La confisca delle armi: tra valore affettivo e obbligo di distruzione

Buongiorno avvocato. Mio padre è stato indagato per omessa custodia di una pistola e, qualche giorno fa, ha appreso che il procedimento risulta essere stato archiviato per intervenuta prescrizione del reato. Tuttavia, il Giudice ha disposto la confisca dell’arma e la sua distruzione. Avendo quest’ultima un valore affettivo, è possibile evitare la sua distruzione?

Sergio, Settimo Torinese

Egregio lettore,
l’articolo 6 della Legge n. 152 del 1975 prevede la confisca obbligatoria delle armi e, dunque, il loro passaggio di proprietà allo Stato in caso di reati concernenti le stesse, seppur non sia stata pronunciata una condanna, proprio come nel caso di archiviazione del procedimento per decorso del tempo.

L’articolo 86 del codice di procedura penale, invece, sancisce che la destinazione di qualsiasi bene confiscato, in quanto “corpo del reato”, è la “vendita” ma, allo stesso tempo, precisa che esistono delle eccezioni alla regola generale. Se, per esempio, si tratta di beni di interesse scientifico o di pregio artistico o antiquariale, il Ministero della Giustizia può disporre la loro assegnazione al museo criminale presso il Ministero o ad altri istituti. Diversamente, laddove non presentino le caratteristiche suddette, la maggior parte delle volte i beni confiscati vengono assegnati a organismi pubblici o privati che li utilizzeranno per determinate finalità.

Per quanto concerne le armi, invece, l’articolo 6 citato prevede che le stesse, una volta confiscate, debbano essere distrutte, salvo il caso di armi valutate, da un esperto nominato, come antiche e artistiche, che saranno pertanto destinate alle raccolte pubbliche.

Sull’obbligatorietà della distruzione delle armi comuni si è espressa, recentemente, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 208 del 24 novembre 2023, la quale ha escluso che debba ritenersi irragionevole la differenza di destinazione riservata alle armi rispetto agli altri oggetti confiscati. Questo, in considerazione del fatto che proprio la pericolosità insita nelle stesse fa sì che l’interesse economico dello Stato a trarre profitto dalla vendita debba passare in secondo piano.

pistola

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