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L'avvocato risponde

Diffamazione e stalking su Facebook: quando due post possono bastare

Una lettrice segnala pubblicazioni offensive sul social: l’avvocato spiega come anche pochi atti persecutori possano integrare il reato di stalking, secondo la recente giurisprudenza.

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Buongiorno avvocato.
Da diverso tempo una mia conoscente, a seguito di un acceso diverbio in occasione del quale le comunicai di non voler più avere contatti con lei, pubblica sul proprio profilo Facebook contenuti ingiuriosi ed offensivi nei miei confronti. Della circostanza sono stata informata da mio cugino, poiché io non utilizzo i social. Quali sono i profili di responsabilità della ragazza?

Maria, Settimo Torinese

Gentile lettrice,
come già in precedenza, su queste stesse colonne, si è avuto modo di spiegare, colui che offende la reputazione altrui comunicando con più persone, in assenza del destinatario delle espressioni offensive, commette il reato di diffamazione.

Nel caso di specie, inoltre, la reiterazione delle condotte moleste poste in essere dalla Sua conoscente ben potrebbe integrare il reato, altresì, di atti persecutori (stalking). E ciò, nonostante Lei abbia avuto una percezione solo indiretta della pubblicazione dei contenuti offensivi, in quanto, degli stessi, è stata informata da Sua cugina.

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La consumazione del reato in argomento, infatti, può realizzarsi attraverso una serie protratta di messaggi persecutori da parte dell’agente, anche meramente casuali e non per forza preordinati, comunicati a terzi nella ragionevole convinzione che la vittima ne verrà concretamente a conoscenza e con la consapevolezza della possibilità di cagionare a quest’ultima uno stato di prostrazione psicologica, così come delineato dall’art. 612 bis del codice penale.

A confermare l’assunto, tra l’altro, è la Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 33986 depositata in Cancelleria in data 6 settembre 2024.
I Giudici, inoltre, nel provvedimento citato colgono l’occasione per ricordare, altresì, l’orientamento giurisprudenziale maggioritario secondo il quale, ai fini dell’integrazione del reato di stalking, non è necessario che le condotte persecutorie si esplichino in una prolungata sequenza temporale, essendo sufficiente, a tal fine, anche due sole condotte moleste poste in essere in un breve arco temporale.

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