Cerca

L'avvocato risponde

Travolge un pedone sulle strisce: quali rischi corre l’automobilista?

Un’auto in doppia fila copre la visuale e l’incidente si trasforma in un caso di lesioni personali gravi. L’avvocato spiega le conseguenze legali e le possibili attenuanti

Incidente

Incidente

Buongiorno, avvocato. Qualche giorno fa mi trovavo alla guida della mia auto quando, non accorgendomi che un pedone stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, lo travolsi, arrecandogli lesioni ritenute, in pronto soccorso, guaribili in 90 giorni. Premesso che, nel momento in cui avveniva l’attraversamento, la mia visuale era parzialmente ridotta a causa della presenza di un’auto in sosta in doppia fila e sulle strisce, quali sono le conseguenze giuridiche della mia condotta?

Sandro, Settimo Torinese

Egregio lettore, la violazione colposa delle norme sulla disciplina della circolazione stradale comporta l’ascrizione di una responsabilità penale, oltre che civile, per il reato di cui all’art. 590 bis del codice penale (rubricato “lesioni personali gravi o gravissime”), laddove le lesioni derivanti, come in questo caso, determinino una prognosi superiore ai 40 giorni. La procedibilità penale è condizionata alla proposizione della querela da parte della vittima, a meno che non sussistano determinate circostanze aggravanti il fatto e comportanti la procedibilità d’ufficio, che però, in base ai pochi elementi da Lei forniti, non è possibile rilevare.

incidente

Nel Suo caso, tuttavia, la valutazione della Sua colpevolezza per la violazione della regola cautelare, che stabilisce l’obbligo di dare la precedenza al pedone, dovrà tenere conto anche del fatto che, sul luogo e al momento dei fatti, si trovava in sosta irregolare un’altra automobile, che non le avrebbe permesso di avvistare il pedone in tempo. La circostanza potrebbe essere assunta a Sua difesa ai fini del riconoscimento dell’attenuante, ai sensi del comma 7 dell’articolo succitato, che andrebbe a diminuire sensibilmente l’eventuale sanzione penale, in quanto, sebbene in minima parte, ha comunque influito sulla verificazione dell’evento.

A confermare tale ultimo assunto è la stessa Corte di Cassazione che, con sentenza 15788, depositata il 14 aprile dell’anno scorso, ha riconosciuto la circostanza attenuante de qua in un caso che presentava le stesse caratteristiche di quello qui esposto.

DELLO STESSO AUTORE

Commenti scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Giornale La Voce

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter

Edicola digitale

Logo Federazione Italiana Liberi Editori