AGGIORNAMENTI
Cerca
L'avvocato risponde
27 Ottobre 2024 - 01:05
Incidente
Buongiorno, avvocato. Qualche giorno fa mi trovavo alla guida della mia auto quando, non accorgendomi che un pedone stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, lo travolsi, arrecandogli lesioni ritenute, in pronto soccorso, guaribili in 90 giorni. Premesso che, nel momento in cui avveniva l’attraversamento, la mia visuale era parzialmente ridotta a causa della presenza di un’auto in sosta in doppia fila e sulle strisce, quali sono le conseguenze giuridiche della mia condotta?
Sandro, Settimo Torinese
Egregio lettore, la violazione colposa delle norme sulla disciplina della circolazione stradale comporta l’ascrizione di una responsabilità penale, oltre che civile, per il reato di cui all’art. 590 bis del codice penale (rubricato “lesioni personali gravi o gravissime”), laddove le lesioni derivanti, come in questo caso, determinino una prognosi superiore ai 40 giorni. La procedibilità penale è condizionata alla proposizione della querela da parte della vittima, a meno che non sussistano determinate circostanze aggravanti il fatto e comportanti la procedibilità d’ufficio, che però, in base ai pochi elementi da Lei forniti, non è possibile rilevare.
Nel Suo caso, tuttavia, la valutazione della Sua colpevolezza per la violazione della regola cautelare, che stabilisce l’obbligo di dare la precedenza al pedone, dovrà tenere conto anche del fatto che, sul luogo e al momento dei fatti, si trovava in sosta irregolare un’altra automobile, che non le avrebbe permesso di avvistare il pedone in tempo. La circostanza potrebbe essere assunta a Sua difesa ai fini del riconoscimento dell’attenuante, ai sensi del comma 7 dell’articolo succitato, che andrebbe a diminuire sensibilmente l’eventuale sanzione penale, in quanto, sebbene in minima parte, ha comunque influito sulla verificazione dell’evento.
A confermare tale ultimo assunto è la stessa Corte di Cassazione che, con sentenza 15788, depositata il 14 aprile dell’anno scorso, ha riconosciuto la circostanza attenuante de qua in un caso che presentava le stesse caratteristiche di quello qui esposto.
DELLO STESSO AUTORE
Edicola digitale
I più letti
LA VOCE DEL CANAVESE
Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).
LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.