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Qualcosa di sinistra
01 Ottobre 2024 - 06:31
Elena Piastra
È passato un venticinquennio dacché ai sindaci sono attribuite ampie facoltà, anche discrezionali, pur nell’ambito degli indirizzi espressi dall’assemblea consiliare. Il potere di nomina è una di queste.
Il consiglio comunale settimese appena insediato ha assunto alcuni provvedimenti, diciamo così, necessari, quali: la convalida degli eletti e le eventuali surroghe (sostituzioni) dei consiglieri dimissionari, l’istituzione della conferenza dei capigruppo, l’elezione della commissione elettorale comunale e di quella per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, e via discorrendo.
L’attività d’indirizzo che, insieme all’attività di controllo, costituisce le due prerogative essenziali (se non praticamente le uniche) del consiglio comunale, va esercitata nei confronti dell’organo monocratico (il sindaco) in determinati casi, e della giunta comunale allo scopo di essere d’impulso e di verificarne l’attività in coerenza con il programma di governo.
Detta così sembra complicata, ma in realtà è semplicissima: in conseguenza dell’elezione diretta, il sindaco ha la facoltà di nominare e revocare la giunta, i dirigenti, eccetera; il consiglio comunale deve – necessariamente – svolgere la funzione di indirizzo e controllo dell’attività amministrativa posta in essere dallo stesso sindaco e dalla sua giunta.
Per tornare in argomento: lo scorso luglio, il consiglio comunale settimese ha assunto il regolamento contenente gli indirizzi per «la nomina, la designazione dei rappresentati del comune presso enti, aziende, istituzioni e società» in assenza di interventi oppositivi o propositivi dei consiglieri, approvato perciò senza dibattito, astenendosi dal voto i consiglieri dell’opposizione.
A seguire è stato pubblicato un bando per la nomina di amministratore unico di una società del comune. Così si è arrivati al dunque – in quanto l’atto di nomina spetta al sindaco - pur nell’ambito dei criteri fissati dal consiglio e contenuti nel regolamento.
In proposito è stato portato come paragone quanto disposto dalla città di Torino: vale la pena di rammentare che, nel caso torinese, la procedura vede la combinazione tra il regolamento delle nomine – e, in particolare, l’articolo 5 circa la valutazione delle candidature – e l’articolo 83, comma 3, del Regolamento del consiglio comunale. Tramite questo procedimento, il sindaco motiva la scelta, vi è una verifica tecnica circa l’insussistenza di cause ostative di incompatibilità e di coerenza con gli indirizzi consiliari.
Esperito questo iter, si può procedere, d’iniziativa del presidente del consiglio comunale o su richiesta dei capigruppo che rappresentino almeno un quarto dei consiglieri, all’audizione pubblica non di coloro che si sono candidati, ma dei candidati proposti dal sindaco, rimettendo al sindaco un’eventuale memoria scritta sulle candidature, almeno 48 ore prima della scadenza del termine per la nomina.
Buttarla in caciara svilisce la democrazia ad una lite da cortile.
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