La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalle Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Marche, Toscana e Umbria, che avevano impugnato il decreto sicurezza del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, con le nuove, e più stringenti, regole su permessi di soggiorno, sul sistema di accoglienza per richiedenti asilo e sulla loro iscrizione all'anagrafe. La consulta ha poi definito incompatibili con l'autonomia costituzionalmente garantita a Comuni e Province i super poteri ai prefetti. Per quanto riguarda i ricorsi, spiega la Corte Costituzionale, non vi è stata una lesione delle competenze regionali ma è stata violata l'autonomia costituzionalmente garantita a Comuni e Province, prevedendo un potere sostitutivo del prefetto nell'attività di tali enti. Fallisce il tentativo dei governatori del Partito Democratico contro la legge simbolo del leader della Lega. "Tanto rumore per nulla", esulta il sottosegretario leghista alla Giustizia, Jacopo Morrone, "ostilità pregiudiziale delle Giunte dem è quindi tutta fuffa propagandistica sollevata ad arte". Ma "si tratta soltanto del primo tempo della battaglia - risponde il governatore toscano, Enrico Rossi - che abbiamo intenzione di combattere contro chi, come il ministro Salvini, calpesta i diritti umani più elementari". In attesa che vengano depositate le motivazioni, al termine della camera di consiglio, la Consulta ha reso nota la decisione, che nulla dice sulla legittimità o meno delle nuove regole. Le Regioni, nei ricorsi presentati singolarmente, contestavano l'intero impianto del provvedimento, a cominciare dalla mancanza dei presupposti per intervenire con un decreto legge, e rilevavano che sebbene le politiche sui migranti siano competenza dello Stato, alcune misure del provvedimento come le limitazioni alla protezione umanitaria, l'esclusione dei richiedenti asili dal sistema di accoglienza gestito dagli enti locali (Sprar), impattano su ambiti che sono invece prerogativa regionale, quali la tutela della salute, il diritto allo studio, quello alla formazione professionale e l'assistenza sociale. Ma questa obiezione non è stata accolta dalla Corte, che si è limita a constare che la materia immigrazione è riservata allo Stato centrale e non alle autonomie regionali. Sono invece incompatibili con l'autonomia costituzionalmente garantita a Comuni e Province - dice la Consulta - i super poteri ai prefetti, cui il testo riserva una sorta di commissariamento sull'ente in caso di condotte che ne compromettano il buon andamento, quando all'articolo 28 prevede che il prefetto "si sostituisce, mediante commissario ad acta, all'amministrazione inadempiente".
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