Della nuova legge sulle unioni civili che ha dato una serie di tutele alle convivenze di fatto delle coppie eterosessuali e gay, si possono avvantaggiare anche gli immigrati condannati per aver commesso reati e colpiti da ordine di espulsione in alternativa alla detenzione nell'ultimo biennio di espiazione della pena, come prevede l'art. 16 della legge 286 sull'immigrazione nei confronti di chi ha commesso reati in Italia ed è anche sprovvisto di permesso di soggiorno. Sottolinea infatti la Cassazione che l'espulsione dei condannati 'clandestini' in espiazione della condanna, e a due anni dal suo termine, deve essere revocata nel caso in cui il cittadino extracomunitario conviva con un partner italiano perchè questa circostanza è una "condizione ostativa" al foglio di via proprio in forza della legge n.76 del 2016 sulle coppie di fatto. Per questo la Cassazione ha accolto il ricorso contro l'espulsione presentato da un marocchino convivente con una donna italiana al quale in carcere, mentre scontava la condanna per la commissione di un reato, era stato notificato l'ordine di rimpatrio in Marocco. In particolare, la Suprema Corte - con la sentenza 44182 depositata oggi dalla Prima sezione penale - ha giudicato "fondato" il reclamo di Abderrazah Z. contro la decisione con la quale il Tribunale di sorveglianza di Torino, il tre dicembre del 2014, aveva confermato l'ordinanza di espulsione emessa con decreto dal magistrato di Cuneo a novembre nei confronti del giovane magrebino di 28 anni. Ad avviso della Cassazione, "alla luce delle nuove regole", che sono state accolte "dall'opinione pubblica, dagli operatori e dai teorici del diritto come una disciplina epocale con la quale sono state riconosciute nell'ordinamento statuale e disciplinate positivamente le unioni tra persone dello stesso sesso e con esse anche quelle di fatto tra eterosessuali", non si può negare ad Abderrazah Z. "di acquisire lo status familiare riconosciuto dalla legge" e di evitare così l'espulsione. Adesso la vicenda sarà rivaluta dal Tribunale di sorveglianza di Torino che deve applicare a questo caso il principio di diritto affermato per cui: "la convivenza dello straniero con una cittadina italiana riconosciuta con 'contratto di convivenza' disciplinato dalla legge 20 maggio 2016 n.76, è ostativa alla espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione di cui all'art. 19 comma due lettera 'c' del d.lgs 286 del 1998 e tale causa ostativa deve essere valutata se sussistente o meno al momento in cui l'espulsione viene messa in esecuzione".
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