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25 Agosto 2015 - 15:35
stato e mafia
Predisporre una legge di interpretazione autentica sul 416 ter, il reato di voto di scambio politico mafioso la cui riforma tante polemiche ha suscitato nell'aprile del 2014 quando venne approvata, e che ora continua a provocare discussioni nelle aule dei tribunali. La proposta arriva da chi fu il relatore del provvedimento, il deputato Pd Davide Mattiello, componente delle commissioni Giustizia e Antimafia. "Sul nuovo 416 ter bisogna fare chiarezza - dice il deputato dem - lo Stato non può permettersi tentennamenti su una materia così delicata". Oggetto del contendere, tra i magistrati che devono applicare la norma, è il riferimento al metodo mafioso di cui al terzo comma del 416 bis (il reato di associazione mafiosa): l'interpretazione autentica servirebbe a chiarire che secondo il legislatore il reato è commesso quando le parti si accordano e chi riceve la promessa di voti ha coscienza di accordarsi con un mafioso.ß"Il metodo mafioso - osserva Mattiello - è l'appartenenza al sodalizio criminale. Il mafioso è tale perché appartiene al sodalizio mafioso. Se questo è il fuoco, bisognerà che gli inquirenti provino che il soggetto che accetta la promessa di voti, in cambio della promessa di soldi o di altra utilità, sia consapevole di accordarsi con chi concretamente agisce in un sodalizio mafioso".
La norma nacque nel 1992 e colpisce l'accordo politico-mafioso, ovvero il fatto che il politico promette denaro "o altra utilità" in cambio del consenso elettorale. Proprio ßla dicitura "o altra utilità" è stata inserita con la riforma dello scorso anno del 416 ter, che nella vecchia formulazione faceva riferimento esclusivamente al denaro.ßMotivo di polemiche, al momento dell'approvazione, fu, tra le altre cose, l'abbassamento delle pene. "La legge 62 del 2014 - dice Mattiello - ha segnato un deciso passo in avanti nella possibilità di applicare la norma. Tuttavia il Parlamento ha dimostrato anche recentemente di saper riflettere su alcune critiche mosse, per esempio votando in Commissione Giustizia alla Camera l'aumento delle pene previste per chi commette questo reato. Resta da sciogliere il nodo interpretativo del metodo mafioso nell'accordo tra le parti che mi auguro possa essere risolto dalla Giurisprudenza ma sono pronto a presentare una legge di interpretazione autentica qualora si rendesse necessario". Le sentenze di questo ultimo anno e mezzo ßdanno ragione a sostenitori e oppositori. A fine maggio la Corte d'Appello di Torino, per esempio, ha pronunciato 45 condanne al termine del troncone principale del processo Minotauro, relativo alla presenza delle cosche nel capoluogo piemontese e dintorni, con una sentenza che riconosce il voto di scambio. Al tempo stesso, il 27 maggio scorso, il procuratore aggiunto di Palermo Vittorio Teresi ha bacchettato il legislatore che, modificando il reato di voto di scambio, chiede la prova della intimidazione mafiosa esercitata per l'ottenimento della preferenza. Proprio questo aspetto avrebbe fatto sì che il Gip di Palermo abbia inteso di non poter procedere per il 416 ter nei confronti di 4 politici siciliani arrestati per compravendita di voti nelle elezioni siciliane del 2012. Allo stesso modo la Cassazione nel giugno 2014 ha annullato con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo la sentenza con la quale era stato condannato per voto di scambio l'on. Antinoro, mancando, secondo i giudici, un esplicito riferimento alle modalità mafiose con le quali i voti promessi sono stati in concreto procurati.
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