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CHIVASSO. Hotel a 5 stelle... Il Comune ha perso 700 mila euro?

CHIVASSO. Hotel a 5 stelle... Il Comune ha perso 700 mila euro?

LIbero Ciuffreda

In relazione ad un articolo apparso la scorsa settimana, nel quale si faceva riferimento a presunti oneri di urbanizzazione pari a 700.000 euro non riscossi dal Comune sulla questione del fallimento SMEG di Mario Bonardo. A tale riguardo si porta a pubblica conoscenza quanto segue.   • In data 29.06.2004 è stato notificato provvedimento unico SUAP n. 5 per intervento di restauro e risanamento conservativo di fabbricato esistente al fine di destinare il medesimo a struttura alberghiera;   • In data 10.05.2006 con sentenza del Tribunale di Torino è stato dichiarato il fallimento della Soc. Immobiliare SMEG srl (curatore fallimentare dott. Pier Vittorio Vietti )   • In data 20.12.2007 è stata emessa ordinanza/ingiunzione di demolizione n. 615/2007, a carico del curatore fallimentare, ai direttori dei lavori, alle imprese esecutrici relativamente alle opere edilizie difformi riscontrate dai tecnici comunali durante il sopralluogo in data 02.04.07. Avverso la suddetta ordinanza sono stati presentati ricorsi al Tar Piemonte da parte dell’arch. Tagliasacchi (D.L.) ditta IERARDI Domenico (ditta esecutrice) e del curatore fallimentare dott. Vietti. Il TAR successivamente ha accolto le domande cautelari dei ricorrenti e sospeso l’esecuzione del provvedimento impugnato (l’udienza relativa ai suddetti ricorsi è prevista per il 24/10 /2013 è rinviata a successiva data.) A seguito dei colloqui con l’ing. Martinelli (redattore della perizia relativa al suddetto fallimento), anche durante i sopralluoghi effettuati presso la struttura, è stato sempre riferito che in merito alla possibilità del mantenimento delle strutture abusive riscontrate, occorreva fosse presentata istanza di sanatoria ovvero di applicazione della sanzione di cui all’art. 33 del DPR 380/01 e s.m.e i. che recita al comma 2 “… Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell’ufficio irroga una sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 e con riferimento all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio.)” A tal uopo si era valutato teoricamente un valore di circa €/mq 1.500,00 (da raddoppiare come prescrive il suddetto comma 2 dell’art. 33), che avrebbe comportato un valore di monetizzazione/fiscalizzazione orientativamente pari a €. 700.000,00. L’Ufficio urbanistica comunque, non ha mai emesso alcun provvedimento in merito, ne richiesto alcun tipo di sanzione amministrativa non avendo potuto esprimersi, non essendo mai stata inoltrata alcuna istanza per il mantenimento o per la sanatoria degli illeciti riscontrati. Qualsiasi istanza al fine del mantenimento delle opere abusive dovrà comunque essere approvata preventivamente dalla Soprintendenza. In caso di parere negativo espresso da parte del suddetto Ente, le strutture dovranno essere rimosse e/o demolite. Ad oggi non è stata presentata alcuna istanza formale da parte della proprietà per richiedere eventuale sanatoria o varianti, benché ci sono stati contatti informali con i tecnici della stessa proprietà. Si ribadisce pertanto che ad oggi non sussiste alcun provvedimento di rinuncia da parte del Comune all’incasso in relazione all’intervento edilizio sopra citato in quanto l’unico provvedimento vigente è l’ordinanza di demolizione emessa dal Dirigente del Settore edilizia in data 20.12.2007 - n. 615/07, sulla quale pendono ancora i tre ricorsi precedentemente citati. Si precisa infine che il titolo abilitativo edilizio, costituito dal provvedimento unico SUAP n. 5 del 29.06.04 -Permesso di Costruire n. 151/04- è da intendersi decaduto per decorrenza dei termini di validità previsti dal DPR 380/01 e s.m.e i. . In conclusione, la presunta perdita di tale somma risulta assolutamente non veritiera.  

Servizio Informazione

  Tutto bene, salvo una postilla. Da noi contattato l’ex sindaco Bruno Matola ricorda che il Comune di Chivasso era stato ufficilamente inserito nell’elenco dei creditori. Delle due l’una, o quest’atto c’è o non c’è!   E poi ancora qualche appunto. Da quando in qua un accertamento non si trasforma immediatamente in titolo? Il Comune figurava o non figurava tra i creditori privilegiati? Se il Comune avesse fatto un'offerta al liquidatore avrebbe o non avrebbe sborsato solo la differenza tra quanto è stato poi effettivamente pagato e quei 700 mila euro? Insomma i dubbi restano tutti. La speranza è che si possano chiarire in consiglio comunale....

Liborio La Mattina

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