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Cronaca

Cappato assolto: “Non è reato aiutare a morire”. Il giudice archivia le inchieste sul fine vita

Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni aveva accompagnato due malati terminali alla clinica Dignitas. Il gip: non è diritto alla morte, ma diritto a una morte dignitosa

MARCO CAPPATO

MARCO CAPPATO

Marco Cappato non ha commesso il reato di aiuto al suicidio quando nel 2022 accompagnò due malati terminali alla clinica Dignitas di Zurigo per porre fine alle loro sofferenze. Lo ha stabilito la gip di Milano, Sara Cipolla, che ha disposto l’archiviazione delle inchieste accogliendo la richiesta della Procura e richiamando una recente sentenza della Corte Costituzionale del 2025 sul fine vita.

Il provvedimento riguarda due casi: Elena, una donna veneta di 69 anni, malata terminale di cancro, e Romano, 82 anni, ex giornalista e pubblicitario, affetto da una forma grave di Parkinson. Entrambi avevano scelto di recarsi nella struttura svizzera per porre fine alla propria vita dopo aver rifiutato trattamenti sanitari che ritenevano inutili e sproporzionati.

Secondo la decisione della giudice, il gesto compiuto da Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, rientra nei margini di liceità delineati dalla normativa e dalle sentenze della Consulta. La gip ha riconosciuto che si trattava di un atto di “disobbedienza civile” compiuto in presenza delle condizioni previste dalla legge.

In particolare, nel caso dei due pazienti erano presenti i requisiti necessari. Il sostegno vitale proposto dai medici – un ciclo di chemioterapia per Elena e l’installazione di un sondino gastrico per l’alimentazione artificiale per Romano – era stato rifiutato dai due malati perché considerato inutile e configurabile come accanimento terapeutico.

La decisione è in linea con la posizione del pubblico ministero Luca Gaglio e dell’allora procuratore aggiunto Tiziana Siciliano, che avevano chiesto l’archiviazione delle indagini.

Il decreto della giudice, depositato il 3 marzo, potrebbe avere un impatto significativo anche su altri casi simili. Secondo Cappato, la decisione rappresenta un passaggio importante per il riconoscimento dei diritti dei malati.

«Un precedente prezioso per tutte le persone che si trovano e si troveranno» nelle stesse condizioni di Elena e Romano, ha commentato il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni.

Cappato ha poi sottolineato il ruolo dei tribunali nel definire i confini del diritto sul fine vita in assenza di una legge chiara da parte del Parlamento. «Quando il Parlamento continua a non intervenire sono le persone malate a far affermare, anche nei tribunali, principi di libertà, dignità e uguaglianza», ha dichiarato, invitando a difendere questo «diritto ad accedere all'aiuto alla morte volontaria».

Nel decreto di archiviazione, la giudice Cipolla ha richiamato anche un celebre pensiero del filosofo Seneca, «non vivere benum est sed vivere bene»non è bene il vivere, ma il vivere bene – per spiegare il senso della decisione.

Secondo la gip, il tema giuridico affrontato più volte dalla Corte Costituzionale non riguarda il riconoscimento di un diritto alla morte, ma il diritto, nelle condizioni estreme di una malattia terminale, a una morte dignitosa.

Il percorso giuridico sul fine vita in Italia, ricorda il provvedimento, è stato segnato anche da casi simbolo come quelli di Eluana Englaro e Piergiorgio Welby, che hanno contribuito ad aprire il dibattito pubblico e giuridico.

Un punto di svolta è stato poi rappresentato dalla legge sul consenso informato del 2017, che ha sancito il diritto all’autodeterminazione terapeutica e il divieto di ostinazione irragionevole nelle cure, cioè l’accanimento terapeutico quando i trattamenti risultano inutili o sproporzionati.

Nei casi di Elena e Romano, però, il passaggio decisivo è rappresentato dalla sentenza della Consulta del 2025, che ha chiarito uno degli elementi chiave del fine vita: il concetto di sostegno vitale. Non si tratta solo di essere collegati a un macchinario, ma anche di essere sottoposti a trattamenti medici alternativi previsti e proposti dai sanitari.

Entrambi i pazienti, pienamente capaci di intendere e di volere, avevano rifiutato queste cure ritenendole inutili rispetto alla loro condizione irreversibile, segnata da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili. Da qui la decisione di rivolgersi alla clinica svizzera per mettere fine alla propria vita.

Una scelta estrema, ma che secondo il giudice rientra nei limiti del diritto alla dignità nella fase finale della vita.

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