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Ivrea

Sulla morte del motociclista Alessandro Gennaro aperto un fascicolo per "omicidio stradale"

Aveva 31 anni. Amava il Carnevale. Lavorava alla Seica

Alessandro Gennaro

Alessandro Gennaro

Per far luce sulla morte del giovane motociclista Alessandro Gennaro, la Procura di Ivrea ha aperto un'indagine per  omicidio stradale. E' affidata alla pm Elena Parato.

I famigliari si sono rivolti all'avvocato Mattia Fiò del foro di Ivrea.

Alessandro Gennaro, 31 anni, residente a Ivrea ma originario di Cascinette, domenica scorsa era in sella alla sua moto, una Kawasaky Z1000, quando, diretto verso Castellamonte, si è trovato la carreggiata ostruita da una Kia Sportage condotta da un pensionato impegnato in una manovra di svolta in un tratto di strada segnalato da doppia striscia continua.

L'impatto è stato violento. Il centauro non è riuscito ad evitare l'auto, già a centro carreggiata. Secondo la ricostruzione dei carabinieri di Ivrea l'auto precedeva di qualche metro la moto e il conducente avrebbe iniziato la manovra di svolta senza accorgersi che stava sopraggiungendo la moto.

A chiamare i soccorsi è stato un motociclista che ha assistito alla scena dell'incidente.

"Mi aveva appena superato - ha dichiarato il testimone ai carabinieri - Mi aveva fatto il cenno di saluto che ci si scambia tra centauri. Un istante dopo si è trovato quel Suv di traverso davanti e non poteva fare nulla per evitarlo...".

Alessandro ha inchiodato. Si è ribaltato strisciando per una ventina di metri sull'asfalto. Infine ha centrato il Suv lato guidatore finendoci incastrato sotto.

Nei pressi della statale è atterrato l'elisoccorso del 118, una dottoressa ha cercato di rianimarlo con il massaggio cardiaco per ben tre volte, ma per il giovane motociclista non c'è stato niente da fare. Sul posto hanno operato anche i vigili del fuoco di Ivrea e Castellamonte.

Alessandro Gennaro, come tutti gli eporediesi, amava lo storico Carnevale di Ivrea e tirava negli Scacchi. Diplomatisi all'Itis Olivetti lavorava alla Seica di Strambino.

La strada è stata chiusa al traffico per i soccorsi e i successivi rilievi da parte dei carabinieri della compagnia di Ivrea, che ora indagano per chiarire la dinamica dell'ennesimo incidente sulla provinciale. 

Cosa è previsto per l'omicidio stradale.... Dispositivo dell'art. 589 bis Codice Penale

Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.

La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.

Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

La pena di cui al comma precedente si applica altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.

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