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ROMA. Ultrà-Juve: Grassani, dirigenti rischiano inibizione

ROMA. Ultrà-Juve: Grassani, dirigenti rischiano inibizione

mattia grassani

"L'art.1bis del Codice di Giustizia Sportiva non prevede un minimo e un massimo sanzionatorio: tuttavia, in ipotesi di affermazione di responsabilità, allo stato tutta da dimostrare, escludo che il Tribunale Federale Nazionale possa irrogare la sanzione della penalizzazione di punti in classifica per il club bianconero": è il punto di vista dell'avv. Mattia Grassani, esperto di diritto sportivo, interpellato dall'Ansa dopo l'inchiesta della procura di Torino sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in curva. Viceversa, per Grassani - che definisce "certamente possibile" il ricorso al patteggiamento - "appare certamente più probabile che, in sede dibattimentale, la Procura Federale possa chiedere l'irrogazione dell'inibizione per le presone fisiche, sempre previa dimostrazione della loro colpevolezza". "Negli ultimi anni - ricorda Grassani - le autorità federali hanno incrementato l'attenzione ed il controllo sul rapporto tra società e tifosi, introducendo norme nel Codice di Giustizia Sportiva che vietano ai club e ai loro dirigenti di intrattenere relazioni - di qualsiasi natura, economica e non - con i sostenitori, a meno che non siano osservate rigide procedure, normativamente tipizzate, per l'individuazione dei gruppi di supporter che possono aver accesso a forme di dialogo con le società. Se, ovviamente, tali disposizioni non vengono rispettate, le società e i dirigenti che hanno intrattenuto queste 'relazioni pericolose' rischiano l'apertura di un procedimento a loro carico e l'irrogazione di sanzioni disciplinari", anche se - aggiunge Grassani - "l'art.1bis del Codice di Giustizia Sportiva non prevede un minimo e un massimo sanzionatorio". "Certamente possibile" è invece il ricorso al patteggiamento: "Se il procedimento si trova ancora nella fase pre-deferimento (e gli indagati hanno ricevuto la comunicazione di conclusione delle indagini), è consentito concordare l'applicazione di una sanzione senza incolpazione con la Procura Federale, ai sensi dell'art. 32sexies del Codice di Giustizia Sportiva, scelta che eviterebbe il 'rinvio a giudizio', sempre in ambito sportivo, a dirigenti e club. In ogni caso - ricorda l'esperto parmense - anche successivamente alla notifica dell'atto di incolpazione, sarebbe possibile, avanti al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, richiedere l'applicazione di una sanzione su richiesta delle parti - il famoso 'patteggiamento' - ex art 23 CGS". La Procura federale cita espressamente la parola 'malavitosi' per i tifosi con cui la Juventus avrebbe intrattenuto rapporti ma per Grassani, in questo senso, "non esiste una aggravante specifica. Tuttavia, ai sensi dell'art. 16 del Codice di Giustizia Sportiva, 'gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l'eventuale recidiva', per cui l'accertamento della circostanza, ove a conoscenza dei dirigenti, potrebbe determinare, in astratto, l'incremento della pena", conclude Grassani ricordando che "non esistono precedenti analoghi e sovrapponibili a quelli contestati alla Juventus. Certamente, in queste situazioni, pur non conoscendo gli atti del procedimento, ritengo, ai fini dell'individuazione della responsabilità dei dirigenti e dell'eventuale irrogazione delle congrue sanzioni, che debba essere valutato con attenzione, ex ante e non ex post, l'elemento soggettivo dei dirigenti, ovverosia se gli stessi avessero effettivamente contezza che le persone con cui intrattenevano rapporti erano effettivamente malavitosi che utilizzavano canali privilegiati per commettere reati".
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