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08 Settembre 2015 - 12:16
Juventus Stadium
Principio di precauzione e responsabilità oggettiva: questi gli elementi richiamati dal Collegio di Garanzia dello sport nelle motivazioni, pubblicate oggi, della sentenza con cui è stato respinto il ricorso della Juventus contro la chiusura di un turno della tribuna sud dello Juventus Stadium disposta dalla Corte Federale d'appello della Figc, dopo che il 26 aprile scorso durante Torino-Juventus dal settore bianconero fu lanciata una bomba carta che causò il ferimento di una decina di tifosi granata.
In buona sostanza il Collegio di garanzia riconosce da una parte che il club juventino non ha nessuna responsabilità diretta nei fatti accaduti il 26 aprile allo stadio Olimpico, tuttavia fa presente che il lancio della bomba carta avvenne da un settore di supporter inequivocabilmente bianconeri, i quali peraltro per tutta la durata della partita "non hanno compiuto alcun gesto di esecrazione, condanna o almeno dissociazione, ma al contrario, per i rimanenti 89 minuti, hanno continuato a lanciare petardi e altri materiali", e quindi hanno tenuto viva una situazione di "grave tensione".
In conclusione, il collegio sottolinea che "è ben vero che la Società ricorrente ascrive ai comportamenti criminali" di chi ha lanciato la bomba carta "effetti del tutto controproducenti per le sorti della squadra 'sostenuta'. Ma ciò non toglie né che l'autore materiale, né - soprattutto - il contesto settoriale (tribuna ospiti) da cui la bomba è stata lanciata siano oggettivamente riconducibili al sostegno alla squadra juventina.
E che quest'ultima perciò, ancorché non "rimproverabile" per azioni od omissioni, debba soggiacere a titolo di responsabilità oggettiva".
Il Collegio di Garanzia muove dalla considerazione che "nella società contemporanea l'ordinamento (quello sportivo, ma anche quello statale, per altre ipotesi) prevede casi in cui, soprattutto ove alcune attività possano determinare rischi per una collettività (nel nostro caso coloro che assistono ad una competizione sportiva), determinati soggetti debbano rispondere di illeciti altrui pur in assenza di propria colpevolezza".
Inoltre "nella responsabilità oggettiva vale il cosiddetto principio di "precauzione", in forza del quale l'esigenza di prevenire pericoli derivanti da illeciti è talmente forte che il criterio di imputazione della responsabilità, a carico della società calcistica, è talmente severo e rigoroso da consentire di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza (e ciò, ovviamente, fatta salva la punibilità anche penale, come nel caso in esame, dell'autore materiale ove individuato)". Il principio di precauzione, cui la responsabilità oggettiva della Società calcistica si collega, è "ben coerente con le finalità istituzionali perseguite dalle istituzioni e dagli altri soggetti operanti nel mondo dello sport: promuovere trasparenza, correttezza, ordine e rispetto dell'avversario in una libera competizione ove il migliore prevalga. La responsabilità oggettiva, che ha un forte effetto dissuasivo, preventivo e riparatorio, prescinde, tuttavia, da ogni giudizio di disvalore verso la Società sanzionata. Non è, in altri termini, la "rimproverabilità" o una "culpa in vigilando" che può determinare, nel caso in esame, la responsabilità oggettiva della ricorrente Juventus, ma il solo fatto, oggettivo e materiale, che un ordigno esplosivo estremamente pericoloso per l'incolumità degli altri spettatori sia stato lanciato da un contesto - il settore ospiti, occupato dai tifosi juventini - riconducibile alla Società sanzionata.
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