Cerca

Attualità

Droga alla guida, colpo di scena della Consulta: "Non basta averla assunta per essere puniti"

La Corte costituzionale salva la stretta del 2024, ma chiarisce che serve un pericolo concreto per la sicurezza stradale per la punibilità

Droga alla guida, colpo di scena della Consulta: "Non basta averla assunta per essere puniti"

Droga alla guida, colpo di scena della Consulta: "Non basta averla assunta per essere puniti"

Non basta aver assunto una sostanza stupefacente per essere automaticamente puniti alla guida. La Corte costituzionale interviene su uno dei nodi più controversi della riforma del Codice della strada 2024 e chiarisce il perimetro della nuova disciplina: la sanzione è legittima solo se la condotta del conducente, dopo l’assunzione di droga, è tale da creare un pericolo reale per la sicurezza della circolazione.

La decisione riguarda l’articolo 187, modificato lo scorso anno eliminando il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica” e punendo chiunque si metta al volante “dopo aver assunto” sostanze stupefacenti. Una formulazione che aveva sollevato forti perplessità in dottrina e nella magistratura, perché rischiava di trasformare il reato in una sorta di responsabilità automatica, sganciata da qualsiasi valutazione sulla pericolosità effettiva della guida.

A sollevare i dubbi di legittimità costituzionale erano stati tre giudici di merito, sostenuti anche da due autorevoli interventi come amici curiae: l’Unione delle Camere Penali Italiane e l’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale. Secondo questa impostazione, la nuova norma avrebbe potuto portare a punire chiunque avesse assunto stupefacenti in qualsiasi momento anteriore alla guida, anche giorni, settimane o addirittura mesi prima, producendo effetti giudicati irragionevoli e sproporzionati. Una disciplina così costruita, secondo i critici, avrebbe finito per colpire anche condotte del tutto inoffensive rispetto alla sicurezza stradale, senza delimitare con precisione l’area del penalmente rilevante e creando persino disparità di trattamento rispetto alla guida in stato di ebbrezza alcolica, che resta ancorata a soglie ben definite.

La Consulta non ha accolto queste censure in modo diretto, evitando di dichiarare incostituzionale la norma. Ma ha indicato con nettezza la strada da seguire, imponendo una interpretazione restrittiva, coerente con i principi costituzionali di proporzionalità e offensività, oltre che con la stessa finalità perseguita dal legislatore, cioè la tutela della sicurezza stradale.

Il punto chiave della pronuncia è questo: non sarà più necessario dimostrare che il conducente si trovasse in uno stato di effettiva alterazione psico-fisica al momento della guida, come avveniva prima della riforma. Tuttavia, non è sufficiente nemmeno la mera traccia storica di una sostanza. Occorrerà accertare la presenza nei liquidi corporei del conducente di quantitativi di stupefacenti che, per qualità e quantità, risultino idonei – sulla base delle attuali conoscenze scientifiche – a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche e, di conseguenza, delle normali capacità di controllo del veicolo.

In altre parole, come spiega la stessa Corte, non si dovrà più provare che quella specifica persona fosse concretamente alterata, ma sarà comunque necessario dimostrare che la quantità di sostanza rilevata sia tale da poter oggettivamente alterare la guida di un conducente medio, creando quindi una situazione di pericolo per la circolazione. È questo nesso, tra sostanza, quantità e rischio, a diventare decisivo.

La pronuncia segna un punto di equilibrio delicato. Da un lato conferma la linea dura contro la guida sotto l’effetto di droga, dall’altro esclude derive punitive automatiche che avrebbero potuto colpire anche comportamenti privi di reale pericolosità. Cambiano così anche le ricadute operative: controlli, accertamenti tossicologici e valutazioni giudiziarie dovranno concentrarsi non solo sulla presenza della sostanza, ma sulla sua idoneità a incidere sulla sicurezza stradale.

Una svolta interpretativa che non smonta la riforma del 2024, ma ne ridisegna i confini applicativi, riaffermando un principio fondamentale: nel diritto penale e sanzionatorio non conta solo ciò che è stato assunto, ma il rischio concreto che quella scelta produce per gli altri.

Commenti scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Giornale La Voce

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter

Edicola digitale

Logo Federazione Italiana Liberi Editori