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16 Settembre 2024 - 05:00
Da domenica, 15 settembre 2024, sono tornate in vigore le misure di limitazione del traffico per contrastare l'inquinamento atmosferico nella zona del bacino padano, in particolare nelle aree urbane e nelle città della provincia di Torino.
Le restrizioni, decise di concerto tra le Regioni e il Ministero dell'Ambiente, saranno valide fino al 15 aprile 2025 e si basano principalmente sulle omologazioni dei veicoli in relazione alle loro emissioni inquinanti.
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Le limitazioni attive tutto l'anno prevedono il divieto di circolazione dalle ore 00.00 alle ore 24.00, compresi i giorni festivi, per i veicoli destinati al trasporto di persone (categorie M1, M2, M3) e merci (categorie N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale a Euro 2, alimentati a benzina e diesel. Sono inclusi anche i veicoli alimentati a GPL e metano con omologazione inferiore o uguale a Euro 1. Queste misure colpiscono soprattutto i mezzi più vecchi e inquinanti, ormai fuori dagli standard ambientali richiesti.
Dal 15 settembre 2024 al 15 aprile 2025, si aggiungono ulteriori restrizioni per i veicoli con motore diesel di omologazione Euro 3 ed Euro 4. È previsto il divieto di circolazione dalle ore 8.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì (giorni feriali), per i veicoli diesel destinati al trasporto di persone (categorie M1, M2, M3) e merci (categorie N1, N2, N3) con omologazione Euro 3 ed Euro 4. Inoltre, c'è il divieto di circolazione 24 ore su 24, tutti i giorni, per ciclomotori e motocicli (categorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1. Queste limitazioni colpiscono duramente molti automobilisti e motociclisti, specialmente chi possiede mezzi diesel o motoveicoli più datati.
Un aspetto importante riguarda il semaforo antismog dell’Arpa Piemonte, un sistema che regola l’entrata in vigore delle misure emergenziali in base alla qualità dell’aria. Quando le previsioni indicano il superamento dei limiti di PM10, scattano ulteriori restrizioni. I controlli si effettuano il lunedì, mercoledì e venerdì e le limitazioni entrano in vigore il giorno successivo, rimanendo attive fino al prossimo controllo. Questo sistema permette un monitoraggio costante dell’aria e adegua le misure in modo dinamico.
Le limitazioni non riguardano solo Torino, ma una vasta rete di comuni della provincia. Ecco la lista completa dei comuni coinvolti: Alpignano, Avigliana, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Cambiano, Candiolo, Carignano, Carmagnola, Caselle Torinese, Chieri, Chivasso, Ciriè, Collegno, Druento, Giaveno, Grugliasco, Ivrea, La Loggia, Leinì, Mappano, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pianezza, Pinerolo, Pino Torinese, Piobesi Torinese, Piossasco, Poirino, Rivalta di Torino, Rivarolo Canavese, Rivoli, San Maurizio Canavese, San Mauro Torinese, Santena, Settimo Torinese, Trofarello, Venaria Reale, Vinovo e Volpiano.
Se avete dubbi sulla classe ambientale del vostro veicolo, potete consultare il Portale dell’Automobilista per avere maggiori informazioni.
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Le sanzioni per chi viola queste limitazioni possono essere salate, e le forze dell’ordine intensificheranno i controlli durante questo periodo.
La lotta contro l’inquinamento atmosferico continua, e queste misure rappresentano solo una parte degli sforzi per migliorare la qualità dell’aria nelle nostre città, soprattutto nei periodi più critici dell'anno.
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i divieto di circolazione tutti i giorni (festivi compresi) dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e di tutti i veicoli adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione inferiore o uguale all’Euro 2 per i veicoli alimentati a benzina e per i veicoli dotati di motore diesel, e con omologazione inferiore o uguale a Euro 1, per i veicoli alimentati a GPL e metano;
ii divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (Deliberazione della Giunta Regionale 14 settembre 2018, n. 29- 7538);
iii divieto di circolazione veicolare dalle ore 8.00 alle 19.00 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo, dei veicoli dotati di motore diesel adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) e adibiti al trasporto merci (categoria N1, N2, N3) con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
iv 1.3 divieto di circolazione veicolare dalle ore 0.00 alle 24.00 di tutti i giorni (festivi compresi), dal 15 settembre di ogni anno al 15 aprile dell’anno successivo di tutti i ciclomotori e i motocicli adibiti al trasporto di persone o merci (categoria L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7) con omologazione inferiore o uguale a Euro 1;
v obbligo di utilizzare nei generatori di calore a pellets di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellets che siano realizzati con materiale vegetale prodotto dalla lavorazione esclusivamente meccanica di legno vergine e costituito da cortecce, segatura, trucioli, chips, refili e tondelli di legno vergine, di sughero vergine, granulati e cascami di legno vergine, non contaminati da inquinanti e sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, nonché l’obbligo di conservazione della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
vi divieto di abbruciamento di materiale vegetale, di cui all’art. 10, comma 2 della l.r. 15/2018, su tutto il territorio regionale, dal 01 marzo 2021 al 15 aprile 2021 e dal 15 settembre 2021 al 15 aprile 2022, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità. Relativamente alla combustione delle paglie e delle stoppie del riso, il divieto di abbruciamento rimane valido a partire dall’1 settembre di ogni anno, su tutto il territorio regionale, fatte salve le aree risicole con suoli asfittici, in cui l’interramento delle paglie del riso non è agronomicamente possibile a causa della loro insufficiente degradazione, e per i soli casi in cui l’allontanamento dei residui colturali non risulti possibile;
vii divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4; divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 di tutti i giorni (festivi compresi), dei veicoli adibiti al trasporto di persone (categoria M1, M2, M3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 5;
viii divieto di circolazione veicolare, dalle ore 8:00 alle 19:00 del sabato e dei giorni festivi, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a Euro 3 ed Euro 4;
ix divieto di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 5 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta dal decreto attuativo dell’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
x divieto assoluto, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, etc...), di combustioni all’aperto, ai sensi dell’ultimo periodo dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ad eccezione unicamente delle deroghe conseguenti a situazioni di emergenza fitosanitaria disposte dalla competente autorità;
xi introduzione del limite a 18°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie nelle abitazioni, negli spazi ed esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici pubblici fatta eccezione per le strutture sanitarie. Negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi e negli edifici con accesso al pubblico è obbligatorio tenere le porte che comunicano con l’esterno chiuse a meno che non siano installati dispositivi per l'isolamento termico degli ambienti alternativi alle porte di accesso o quando le porte non si affacciano direttamente verso l'esterno;
xii divieto di spandimento dei liquami zootecnici, dei letami e dei materiali ad essi assimilati, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera r) del regolamento regionale 10/R/2007, e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe. Sono assimilati ai liquami zootecnici, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera s) del regolamento 10/R/2007, i digestati tal quali e le frazioni chiarificate dei digestati. Sono, tuttavia, ammesse in deroga le seguenti tecniche di spandimento: distribuzioni svolte con interramento immediato, contestuale alla distribuzione e iniezione profonda (solchi chiusi). Sulle sole superfici inerbite (prati avvicendati e permanenti) spandimento a bande, applicando una delle seguenti tecniche: spandimento a raso in strisce e spandimento con scarificazione;
xiii divieto di distribuzione di fertilizzanti, ammendanti e correttivi contenenti azoto di cui al D.Lgs 75/2010; sono fatte salve le distribuzioni svolte con interramento immediato e contestuale alla distribuzione;
xiv divieto di circolazione ai veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale all’ Euro 5 dalle ore 8.00 alle 19.00.
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