Lei dice due, ma sono tre. Assente dal consiglio comunale per tre volte consecutive. La prima in occasione della sostituzione di Stefano Sertoli con Paolo Noascone. Poi ancora una volta il 18 settembre e, in successione anche il 28. Le prime due perchè era in ferie, la terza per un viaggio di lavoro a Roma, durante il quale ha approfittato per fare un salto alla presentazione di un libro dell'amico Ennio Pedrini in Parlamento.
Insomma Elisabetta Piccoli per tutto agosto e settembre, quasi non non si è fatta vedere, tanto che a qualcuno è venuto il dubbio che ci fossero gli estremi per la "decadenza", tra gli altri, dicono i tam-tam, alla capogruppo del Pd Barbara Manucci.
La materia è oltremodo complicata. L'art.43 del d.lgs n.267/2000 al comma 4 demanda allo statuto comunale l'individuazione delle specifiche cause e le relative procedure, "garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative".
Al consigliere comunale deve essere riconosciuta, in ogni caso, la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze nonché fornire eventuali documenti probatori.
Lo statuto comunale di Ivrea per assurdo su questo non è molto chiaro, ma parla di "giustificazioni in forma scritta" e non sappiamo se Piccoli le abbia date oppure no. Resta da capire se le ferie possono considerarsi una giustificazione o meno.
In ogni caso stando ad una regolamentazione più generale la decadenza deve essere pronunciata dal Consiglio comunale, dopo che si sono vagliate le eventuali controdeduzioni dell'interessato, decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione.
Il regolamento consiliare demanda al sindaco la potestà di contestare al consigliere, con lettera raccomandata, la situazione di decadenza, lasciando sempre al consiglio il potere di deliberare la decadenza del consigliere interessato qualora non produca le richieste giustificazioni nei termini previsti.
Tra le Faq del Ministero dell'interno ne abbiamo trovata una che parla proprio di questo. Si dice, tra le altre cose che il sindaco "dopo avere adottato l'atto di contestazione, può procedere all'archiviazione in presenza dei previsti elementi giustificativi, anche in conformità alla giurisprudenza che richiede la massima cautela nell'applicazione dell'istituto in parola al fine di non ledere il diritto al munus del consigliere medesimo e di minare la rappresentatività elettiva...".
Finita qui? Non tanto. Mentre cercavamo "lumi" su questa cosa, infatti, ci siamo imbattuti su un articolo riguardante il "fatto personale" di cui abbiamo già ampiamente parlato e sulla possibilità che il presidente del consiglio Luca Spitale avrebbe avuto di bloccare, durante l'ultimo consiglio comunale, il "monologo" di Massimiliano De Stefano, su una mozione presentata dal centrodestra in riferimento al tribunale, tutto concentrato su Elisabetta Piccoli, che per l'appuntoera assente. Beh. Stando a quel che dice lo statuto, a Piccoli dovranno essere concessi, alla prima occasione utile, minimo minimo 3 minuti per ribattere... O glieli dà il presidente o decide il consiglio...