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17 Agosto 2023 - 11:45
Incentivi al 75% per la rimozione delle barriere architettoniche: quale aliquota IVA applicare?
L'ambito delle agevolazioni per l'abbattimento delle barriere architettoniche al 75% si affianca a una questione cruciale: quale aliquota IVA dovrebbe essere adottata dalle aziende che eseguono tali lavori?
L'opzione corretta sembra essere l'applicazione dell'aliquota ridotta al 4% sull'intera fattura. Tuttavia, sorge il dubbio se questa aliquota si debba applicare solo ai beni coinvolti o anche alla manodopera, che, secondo le norme per le ristrutturazioni, dovrebbe avere un'aliquota dell'10%. Questo dubbio è solo uno dei tanti che circondano il tema dell'IVA in questa circostanza.
È opportuno ricordare che l'applicazione dell'aliquota IVA al 4% per gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche è regolamentata dalla risoluzione 70/2012 dell'Agenzia delle Entrate. La decisione si basa sul rispetto dei requisiti tecnici definiti nel D.M. 236/1989, piuttosto che sullo stato di salute o la situazione del committente dei lavori.
Sia per l'acquisto di beni che per i contratti di appalto, l'aliquota prevista è sempre quella ridotta. La risoluzione 70/2012 fa riferimento alle norme di legge, nello specifico al punto 31 della Tabella A, parte II, allegata al DPR 633/1972. Questo punto stabilisce che l'aliquota IVA al 4% si applica alle cessioni di beni come "poltrone e veicoli simili per invalidi, inclusi servoscala e altri mezzi per il superamento di barriere architettoniche".
Per beneficiare dell'aliquota agevolata al 4%, è fondamentale che l'intervento si concentri sulla rimozione di una barriera architettonica. Questa regola si applica anche quando si tratta di sostituire elementi come infissi. Ad esempio, le porte-finestre devono rispettare specifiche caratteristiche, come l'altezza della maniglia che deve essere compresa tra 100 e 130 cm.
Lo sa bene Fresia Alluminio che si è già allineata.
L'obiettivo delle norme, come precisato nella risoluzione, è agevolare il trasferimento di beni in grado di migliorare la mobilità, enfatizzando la natura dei prodotti piuttosto che lo stato di invalidità del committente. Pertanto, l'aliquota al 4% si applica a qualsiasi fase di commercializzazione del bene che rispetti i requisiti del D.M. 236/1989. Questo significa che chiunque acquisti un bene con le caratteristiche idonee per superare le barriere architettoniche, e che sia certificato come tale, ha diritto all'aliquota agevolata al 4%, indipendentemente dalla disabilità del committente o degli occupanti.
Questa agevolazione si applica senza distinzioni, coinvolgendo condomini o società che agiscano come proprietari o utenti degli immobili. Inoltre, l'aliquota al 4% è valida per l'intero intervento, anche quando comprende beni di valore.
Tuttavia, quando un contratto unico include sia interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che altri lavori, l'aliquota al 4% si applica solo alla tipologia di intervento primario e alle opere strettamente correlate. Per altre tipologie di lavori su abitazioni, come di consueto, si applica l'aliquota IVA del 10%. Per ottenere l'aliquota al 4%, è fondamentale che il contratto evidenzi in modo distinto i diversi tipi di intervento e le relative aliquote.
Se questa distinzione non è presente fin dall'inizio, è essenziale che venga chiaramente specificata in fattura. Ad esempio, se l'intervento include sia l'installazione di un ascensore interno che la ristrutturazione del tetto, il costo della manodopera per l'ascensore deve essere indicato separatamente per applicare l'aliquota del 4%. Gli interventi edili non correlati alle barriere architettoniche saranno soggetti all'aliquota del 10%.
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