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L’avvocato risponde
29 Marzo 2023 - 15:48
Esame (foto d'archivio)
L’elaborato scritto nell’ambito di un concorso non deve presentare segni riconducibili al candidato che lo ha sviluppato, pena l’annullamento della prova.
A riguardo, il Tribunale amministrativo Regionale di Catania, sulla questione, si è pronunciato precisando che a tali fini è addirittura sufficiente che il segno sia anche solo astrattamente idoneo ad identificare il concorrente.
L’occasione per la specificazione è stata offerta da un ricorso presentato da un candidato ad una procedura concorsuale , il quale si vide annullare l’esame in quanto, nel testo della prova scritta, riportava un codice fiscale che, in parte, coincideva con il proprio. Tra i motivi di impugnazione del provvedimento di annullamento, dunque, vi era la contestazione della valutazione, operata dalla commissione esaminatrice, nel senso della verificazione della violazione delle regole sull’anonimato. La sentenza n. 298, pubblicata nel mese di gennaio scorso, ha tuttavia accolto sul punto le ragioni difensive della pubblica amministrazione resistente in giudizio, chiarendo che il riportare il codice fiscale nel testo di una prova scritta in un concorso rappresenta una particolare anomalia tale da dimostrare l’intenzionalità del candidato di inserire un segno di riconoscimento; segno che è stato considerato nel caso di specie dai giudici, dunque, astrattamente idoneo a permettere l’ identificazione del ricorrente.
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