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Cronaca
08 Gennaio 2026 - 19:07
Scommesse clandestine in un negozio di Torino: condanna definitiva a 16 mesi (foto di repertorio)
La condanna è ora definitiva. La Corte di Cassazione ha messo la parola fine alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto il titolare di un Punto Vendita Ricariche di Torino, confermando la pena di 16 mesi di reclusione e una multa da 10mila euro per il reato di raccolta abusiva di scommesse.
Secondo quanto accertato dai giudici, l’esercente aveva messo in piedi un sistema che permetteva ai clienti di scommettere su piattaforme di gioco estere prive delle necessarie autorizzazioni italiane, aggirando la normativa vigente. In concreto, l’uomo consentiva l’utilizzo di un conto di gioco intestato a una propria dipendente, attraverso il quale venivano effettuate le giocate per conto dei clienti.
Una modalità che, per la giustizia, configura a tutti gli effetti un’attività di intermediazione illegale, vietata dalla legge. A comunicarlo è stata l’Agipro, l’agenzia di stampa specializzata nel settore giochi e scommesse.
Il percorso giudiziario era già passato attraverso due gradi di giudizio. In Corte d’Appello a Torino, pur con una riduzione della pena rispetto al primo grado, era stata confermata la responsabilità penale del gestore. A quel punto la difesa aveva deciso di ricorrere in Cassazione, sostenendo che l’imputato fosse legittimato da un contratto di promozione di giochi a distanza e che l’apertura di conti di gioco personali, formalmente autorizzati, rendesse lecite le operazioni svolte nel punto vendita.
Una tesi che però non ha convinto la Suprema Corte. I giudici hanno chiarito che un contratto promozionale non autorizza in alcun modo la gestione di conti intestati a terzi, né consente a un esercente di svolgere un ruolo di intermediario tra i clienti e piattaforme di gioco estere. In altre parole, anche se il gioco online è consentito entro determinati limiti, la raccolta delle scommesse deve avvenire esclusivamente attraverso soggetti autorizzati, nel rispetto delle regole fissate dallo Stato.
Con il rigetto definitivo del ricorso, la Cassazione ha così confermato sia la pena detentiva sia la sanzione pecuniaria, ribadendo un principio destinato ad avere effetti anche su altri casi analoghi: i titolari di punti vendita fisici che facilitano o gestiscono scommesse su circuiti esteri non autorizzati rispondono penalmente del reato, anche se non sono formalmente intestatari dei conti di gioco utilizzati.
La sentenza rappresenta un ulteriore segnale nella lotta al gioco illegale e alle forme di raccolta clandestina delle scommesse, un fenomeno che continua a interessare il territorio e che spesso si nasconde dietro attività commerciali apparentemente regolari.

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