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Malasanità e tribunali

Medici

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Capita che  l’esito infausto insorto in occasione di un trattamento sanitario non sortisca solo disagi  in capo al diretto interessato ed ai suoi famigliari ma, altresì, vertenze che vedono i medici destinatari di richieste risarcitorie sul presupposto di una  ritenuta imperizia nell’esecuzione del loro operato. Certo è che una condanna civile o penale del sanitario non può prescindere dalla prova della esistenza di un nesso di causa tra la condotta del medico e l’ aggravamento, se non addirittura la morte, contestati dal paziente, o dai suoi eredi, come conseguenza dell’intervento. Tant’è che, una volta instaurato un procedimento civile, è onere del paziente o, in caso di morte di quest’ultimo, dei suoi eredi dimostrare che l’evento infausto sia conseguenza della condotta del sanitario. Laddove tale prova venisse  raggiunta, sarà poi il medico, per poter andare esente da responsabilità, a dover provare che il contestato inadempimento, causa del pregiudizio lamentato, è derivato da fattori non imputabili al suo comportamento.  

Quanto sopra è stato ribadito in una recente sentenza della Corte di Cassazione depositata il 2 settembre scorso, che, ribaltando la valutazione del caso sottoposto operata dal Tribunale di Napoli e confermata poi dalla  Corte di Appello, da cui è conseguito il riconoscimento della responsabilità in capo al sanitario, ha colto l’occasione per evidenziare l’imprescindibilità del rinvenimento della prova del nesso causale ricordando il criterio per inferirne la sussistenza.

A fronte, infatti, dell’incertezza rilevata dal consulente tecnico incaricato dal giudice di primo grado in ordine alla causa della morte del paziente, che bastò a determinare il rigetto delle pretese risarcitorie dei famigliari, i giudici della Corte di Cassazione fondarono l’accoglimento delle pretese risarcitorie dei ricorrenti sul presupposto della necessità di considerare , tra le ipotesi più probabili , quella che all’esito delle indagini peritali abbia ricevuto il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto.

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