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07 Settembre 2022 - 12:22
La Corte di Cassazione, ancora una volta, è tornata a far chiarezza sulla questione inerente alla regolamentazione della imputazione delle spese condominiali tra l’ex condomino ed il nuovo che subentra, nei diritti ed oneri, al primo in conseguenza di un atto traslativo della proprietà dell’immobile.
I giudici di legittimità, infatti, con ordinanza pubblicata il 3 agosto scorso recante il numero 24069, rimarcano come la qualità di condomino, e dunque la vincolatività delle delibere assembleari, cessano con il trasferimento della titolarità dell’alloggio sito nel condominio. Ciò tuttavia non sta a significare che il rapporto di debito e credito tra condominio e l’ ex condomino venga a cessare.
Il richiamo, infatti, è all’articolo 63 delle disposizioni di attuazione del codice civile, in base al quale, per quanto riguarda i contributi inerenti all’anno in cui è avvenuto il trasferimento della proprietà e a quello precedente, il vecchio ed il nuovo proprietario sono obbligati in solido, ossia l’uno o l’altro sono tenuti ad onorare le relative richieste di pagamento per l’intero, con la possibilità per l’adempiente di ripetere dall’altro quanto da quest’ultimo dovuto.
Assume rilievo, così, la comunicazione all’amministratore della cessione del bene atteso che, sino a quel momento, ai sensi del succitato articolo il vecchio venditore è onerato al pagamento delle contribuzioni condominiali e, laddove vi abbia provveduto solidalmente il nuovo proprietario, sarà tenuto a rimborsare quanto anticipato da quest’ultimo al condominio, magari a seguito di una formale intimazione.
Diversamente, le spese relative a periodi di gestioni precedenti rispetto a quello preso in considerazione dalla norma in argomento , in caso di persistenza della morosità da parte del vecchio condomino, dovranno essere richieste dal condominio esclusivamente a quest’ultimo non sussistendo per le stesse un’ obbligazione alla contribuzione in via solidale col nuovo proprietario. Per i motivi di cui sopra è opportuno che al momento della stipula del rogito l’acquirente sia a conoscenza dello stato del rapporto di debito e credito tra condomino uscente e condominio attraverso idonea certificazione rilasciata dall’amministratore.
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