In merito alla deliberazione n. 151 approvata dalla giunta il 15 giugno 2017 con il parere contrario del Servizio Finanziario, forse è opportuno fornire alcune precisazioni. Infatti, la sensazione è che non sia chiara, anche tra i consiglieri comunali (di maggioranza e di opposizione) la gravità dell’atto adottato, tale da invocare l’intervento della Corte dei Conti e/o di altri istituzioni. Trattandosi di “pareri” dirigenziali, qualcuno potrebbe essere portato a pensare che essendo “pareri” siano documenti non vincolanti ai fini dell’approvazione di un atto deliberativo e magari, se già capitato in passato, cose che possono riproporsi. Innanzitutto, non si hanno notizie (posso sbagliarmi) che sia accaduto niente simile negli ultimi vent’anni, cioè che una giunta abbia approvato una deliberazione senza la necessaria copertura economica, con un parere contabile negativo. In proposito, è bene ricordare quanto previsto dal Testo Unico sugli Enti Locali. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio, oltre al parere di regolarità tecnica dell’assessorato proponente, se comporta una spesa per l’Ente, è necessario avere il parere di regolarità contabile del dirigente Servizio Finanziario. Entrambi i pareri, elaborati in fase preventiva alla formazione dell’atto, devono essere inseriti nella deliberazione. Di questi pareri i dirigenti rispondono in via amministrativa e contabile. Non solo, secondo l’art. 107, comma 6: I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione. La normativa citata riserva un’attenzione particolare al Dirigente del Servizio Finanziario che è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, ed ha la responsabilità complessiva circa la regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica. Tant'è che, secondo l’art. 153, comma 6: nell'esercizio di tali funzioni il responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti di quanto disposto dai principi finanziari e contabili, dalle norme ordinamentali e dai vincoli di finanza pubblica. In sintesi, i dirigenti, in particolare quello responsabile del Servizio Finanzario, prima ancora che alla giunta, rispondono alla legge degli atti che assumono e dei pareri che rilasciano. Essi hanno un’autonomia che li affranca dalla discrezionalità della politica, ed una conseguente responsabilità diretta e personale. La normativa prevede la possibilità che la Giunta o il Consiglio, dandone adeguata motivazione, possano non conformarsi ai pareri dei Dirigenti. Ma nel farlo, tali organi collegiali, devono essere consapevoli delle conseguenze cui vanno incontro. Tra le “adeguate motivazioni” non pare sufficiente annoverare un pare verbale del Segretario comunale, il cui compito dovrebbe essere, sempre secondo il TUEL, quello di svolgere compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, e non quello di esautorare i Dirigenti, avocando a sé il provvedimento deliberativo. In base a quale norma un Segretario può di fatto commissariare un dirigente che ha fornito un parere contabile contrario e mandare avanti l’atto deliberativo, semplicemente dichiarando che “non pare verosimile” il contenuto del parere in questione? In casi come questi, cioè di atti che possono provocare danni all’Ente, la segnalazione al Collegio dei Revisori, nonché alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti parte d’ufficio. Lo prevede il regolamento di contabilità del nostro Comune, in ottemperanza alle norme del già citato Testo Unico. Sapevatelo! Ps. Un altro PARERE ha avuto maggior fortuna ed è stato tenuto in debito conto. Quello del consulente che dà il placet alla proposta di prolungamento del contratto, anche se arrivato al protocollo un giorno prima della stessa proposta…. Ma questa è un’altra storia!
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