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L'avvocato risponde

Furto della bicicletta nell’androne: quando il condominio diventa “privata dimora”

La Corte Costituzionale chiarisce: rubare in un androne non è un furto semplice. Le conseguenze penali e il riferimento all’articolo 624 bis del Codice penale

Furto della bicicletta nell’androne: quando il condominio diventa “privata dimora”

Furto della bicicletta nell’androne: quando il condominio diventa “privata dimora”

Buongiorno avvocato.
Qualche giorno fa, stavo pulendo la bicicletta nell’androne del condominio dove abito. Dopo essermi allontanato, una persona sconosciuta, in modo repentino, vi saltò in sella e scappò via facendo perdere le sue tracce. Ho sporto, così, denuncia. Quali conseguenze derivano dalla sua condotta?

Marco, Settimo Torinese

Egregio lettore, dalla delazione da Lei formalizzata sorgeranno indagini volte, innanzitutto, a rintracciare il soggetto agente al fine di poterne iscrivere il nominativo nel registro degli indagati. Sotto il profilo della responsabilità, è di tutta evidenza che il comportamento abbia integrato gli estremi del reato di furto.

Nel caso di specie, tra l’altro, la sanzione alla quale potrebbe andare incontro il delato è inasprita rispetto a quella prevista per il furto semplice, in quanto la condotta posta in essere è sussumibile nella fattispecie di furto in abitazione, punita con pene più severe e disciplinata all’art. 624 bis c.p.

furto bici

La norma sanziona chi si introduce in una privata dimora, denotando così una maggiore capacità criminale in ragione della sua accettazione del rischio di imbattersi nella persona offesa. L’androne, pur essendo parte condominiale, ben può essere inteso quale privata dimora.

In tal senso si è pronunciata la giurisprudenza e, da ultimo, la stessa Corte Costituzionale con sentenza del 3 novembre 2025 n. 193, la quale ha ricordato che anche le parti comuni di un edificio, ai fini dell’integrazione del reato in argomento, devono intendersi come “privata dimora”, in quanto beni destinati al servizio delle proprietà esclusive e rispetto ai quali ciascun condomino ha il diritto di escludere l’accesso a coloro che non sono graditi.

Avv. Stefano Bonaudo
avvocato in Settimo Torinese

Qui la corrispondenza dell'avvocato Stefano Bonaudo CLICCA

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