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L'avvocato risponde

Messaggi e telefonate insistenti del vicino: quando scatta il reato di molestia

Chiamate ripetute per futili motivi, anche per poco tempo, possono integrare il reato previsto dall’articolo 660 del codice penale: cosa dice la Cassazione e quando è possibile denunciare

Messaggi e telefonate insistenti del vicino: quando scatta il reato di molestia

Messaggi e telefonate insistenti del vicino: quando scatta il reato di molestia

Buongiorno avvocato.
Durante il fine settimana sono stato raggiunto da molteplici messaggi e chiamate da parte del mio vicino di casa che pretendeva che gli riconsegnassi un libro che (per errore) riteneva fosse suo. In ragione del disturbo che mi ha creato, volevo sapere quali sono i profili di responsabilità a suo carico al fine di procedere, eventualmente, per vie legali.

Giovanni, Settimo

Egregio lettore, la circostanza da Lei riferita è sussumibile nella fattispecie prevista dal codice penale, all’articolo 660, che punisce colui che per petulanza o per motivi biasimevoli, col mezzo del telefono, reca molestie o disturbo.
La norma mira, dunque, a sanzionare l’invadenza dell’altrui sfera personale attraverso una condotta fastidiosa, quale è quella che è stata posta in essere dal Suo vicino, seppur per un brevissimo arco temporale.

toto

La prima sezione penale della Corte di Cassazione, nell’ottobre di quest’anno (sentenza n. 32770), chiamata a decidere su un ricorso presentato da un imputato al quale veniva contestato il reato in argomento per aver contattato ripetutamente la ex compagna al fine di convincerla a riallacciare il rapporto, evidenzia come ai fini dell’integrazione del reato di molestia o disturbo alle persone sia sufficiente che la reiterazione non desiderata delle chiamate avvenga per poco tempoe senza che, addirittura, rilevi la circostanza che il soggetto agente agisca nella convinzione di perseguire un proprio diritto.

È, pertanto, sufficiente ai fini della ascrizione di responsabilità al Suo vicino per il reato di cui all’art. 660 c.p., la consapevolezza in capo a quest’ultimo che le modalità da lui utilizzate siano state idonee ad infastidirLa, a prescindere dalla circostanza che fosse convinto di essere il legittimo proprietario del libro.
Nel Suo caso sussistono, dunque, i presupposti per sporgere una denuncia.

Qui la corrispondenza dell'avvocato Stefano Bonaudo CLICCA

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