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14 Ottobre 2025 - 22:17
Il sindaco Maurizio Tentarelli
Tutto nasce a settembre, quando l’ex sindaco Maurizio Fiorentini scopre che il sindaco ha firmato come “Responsabile Unico del Progetto (RUP)” per un’opera pubblica da 143.000 euro: la “Riqualificazione della piazza di Bienca”.
Il RUP, figura prevista dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), è colui che rappresenta il Comune nella gestione e nel controllo tecnico-amministrativo di un’opera.
È il garante della regolarità, il punto di raccordo tra progettisti, imprese e amministrazione.
In altre parole, il RUP è colui che controlla e, in questo caso, a controllare è il sindaco stesso.
Maurizio Fiorentini
Il 13 settembre 2025, Fiorentini invia una segnalazione formale al Segretario comunale, chiedendo chiarimenti sulla legittimità della nomina.
La risposta arriva quattro giorni dopo: il segretario ammette le criticità ma cita l’articolo 53 della Legge 388/2000, che consentirebbe – nei piccoli comuni – di affidare temporaneamente funzioni gestionali agli amministratori.
Una deroga, però, che secondo Fiorentini è stata interpretata in modo improprio.
“Quella norma non autorizza automaticamente il sindaco a fare il RUP – spiega Fiorentini –. Serve un atto formale, una motivazione e soprattutto sono obbligatorie competenze tecniche. Nulla di tutto questo risulta dagli atti comunali.”
Il cittadino replica con una nuova comunicazione il 18 settembre, ricordando che la legge impone che il RUP sia un dipendente tecnico qualificato, oppure che il Comune si avvalga di un supporto esterno regolarmente incaricato e assicurato.
Da quel momento, però, cala il silenzio. Nessuna risposta, nessuna rettifica.
Anzi, il 1° ottobre, il sindaco firma di nuovo come RUP, questa volta per un progetto da 400 mila euro di riqualificazione degli impianti sportivi di Piazza Ombre.
Peccato che il verbale firmato dal sindaco come RUP per questa seconda opera contenga un errore macroscopico: riporta come valore 143.000 euro, quello dell’opera precedente, anziché 400.000 euro. Un evidente copia-incolla di verbali riuscito male.
Le norme sono chiare: il RUP deve essere un tecnico interno all’amministrazione, in possesso di specifiche competenze professionali.
Il Codice dei contratti pubblici e numerose sentenze – dal Consiglio di Stato alla Corte di Cassazione – hanno ribadito che non è possibile nominare RUP chi non possiede i requisiti richiesti, pena l’illegittimità della nomina e la nullità degli atti conseguenti.
Eppure, a Chiaverano, il principio sembra essersi ribaltato.
Non solo non risulta alcun atto formale di attribuzione del ruolo al sindaco, ma nel frattempo due tecnici comunali con profilo idoneo continuano a lavorare regolarmente in municipio – senza essere stati coinvolti nei procedimenti.
“Non è una questione personale, ma di legalità”, precisa Fiorentini.
“Il RUP è il garante dei controlli tecnici ed economici degli appalti. Se questa funzione viene affidata a chi non ha competenze, si crea un pericoloso vuoto di controllo e il rischio di irregolarità aumenta in modo esponenziale.”
Il caso, se confermato, non riguarda solo il piccolo centro del Canavese.
Molti piccoli comuni italiani soffrono da anni la carenza di personale tecnico, ma la legge offre strumenti per affrontarla – come convenzioni con altri enti o affidamenti esterni – senza ricorrere a scorciatoie illegittime.
“Se si giustifica tutto con la mancanza di personale, allora ogni regola può essere aggirata”, osserva un esperto di diritto amministrativo contattato dal giornale.
“Il sindaco non può essere contemporaneamente il controllato e il controllore. È un principio di buon senso, prima ancora che di diritto.”
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D.Lgs. 36/2023, art. 15, comma 2 e Allegato I.2, art. 2, commi 1 e 3: stabilisce che il RUP deve essere un dipendente della stazione appaltante, in possesso di competenze professionali adeguate e, per i lavori pubblici, di qualifica tecnica.
Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 18699/2022: il RUP deve essere un tecnico qualificato; la nomina di un soggetto privo di tali requisiti è nulla.
TAR Campania, n. 202207658/2022: il RUP deve essere un dipendente di ruolo con idonea professionalità.
Cons. Stato, Sez. V, n. 202409060/2024: il RUP può essere un non tecnico solo se supportato da tecnico interno o esterno.
Cons. Giust. Amm. Sicilia, n. 00683/2015: distingue tra competenze tecniche e gestionali del RUP e funzioni politiche.
Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 18699/2022: nullità della nomina e dovere di restituzione delle somme.
Cass. Pen., Sez. IV, n. 17208/2023: responsabilità per delega a soggetto non qualificato.
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