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L'avvocato risponde

Privacy violata a scuola: pubblicato per errore il piano educativo di un alunno disabile

Un’insegnante di sostegno condivide per sbaglio sul registro elettronico il documento riservato con i dati sanitari del minore. L’avvocato Stefano Bonaudo spiega: “È una violazione della privacy, anche se involontaria. La scuola rischia solo un ammonimento”.

Privacy violata a scuola: pubblicato per errore il piano educativo di un alunno disabile

Privacy violata a scuola: pubblicato per errore il piano educativo di un alunno disabile

Buongiorno avvocato. Io e mio marito abbiamo appreso dalla chat di classe la notizia che sul registro di classe era stata resa pubblica dall’insegnante di sostegno, per sbaglio e per pochi minuti, il programma educativo individualizzato riguardante nostro figlio minorenne affetto da handicap. Sussiste una responsabilità della scuola per quanto accaduto?

Sandra, Settimo Torinese

Gentile lettrice, il Regolamento dell’Unione Europea del 2016 n. 679 stabilisce all’art. 4 che sono ritenuti “dati personali” anche quelli riferibili alle prestazioni di servizi di assistenza, quando rivelano informazioni in ordine alle condizioni di salute dell’interessato.

Pertanto, poiché il programma educativo redatto dalla scuola per la tutela e la salvaguardia del diritto all’istruzione di vostro figlio presenta, in quanto tale, certamente una sezione relativa alla patologia del minore, il documento potrà essere fornito esclusivamente ai genitori dell’alunno e ai soggetti interessati dal programma, pena la violazione del diritto alla riservatezza.

stefano bonaudi

Nel caso di specie, risulta pertanto essersi verificata, seppur per errore e per un arco temporale ristretto, la conoscibilità del documento da parte di soggetti non destinatari della comunicazione recante dati sensibili del ragazzino, con la conseguente lesione della sua privacy.

Conseguentemente, è vostra facoltà ricorrere al Garante per la protezione dei dati personali affinché vengano adottate sanzioni nei confronti dell’istituto scolastico, titolare del trattamento, che – per la lieve entità del fatto illecito desumibile dal breve lasso temporale in cui è stata postata la comunicazione, nonché dalla natura dell’origine dell’evento increscioso attribuibile a un mero errore – si concretizzeranno in un mero ammonimento.

Proprio come è capitato nel caso deciso dall’Autorità succitata con Provvedimento del 27 febbraio di quest’anno, con il quale, in un caso come questo, in ragione del mero errore nella gestione della visualizzazione del documento da parte dell’insegnante, si è ritenuto sufficiente ammonire l’istituto scolastico.

Qui la corrispondenza dell'avvocato Stefano Bonaudo CLICCA

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