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L'avvocato risponde
12 Luglio 2025 - 09:33
Buongiorno avvocato. Sabato sera mi trovavo in auto con due miei amici e ci stavamo dirigendo verso la discoteca quando, chi guidava improvvisamente arrestava la marcia e, unitamente all’altro mio amico, scendeva velocemente dall’auto. Dopo essere entrati in un bar, si scagliavano contro il barista, percuotendolo, dopodichè tornavano in auto. Può essere ascritta anche a me una responsabilità per quanto accaduto in quanto mi trovavo in macchina con loro?
Mario, Settimo Torinese
Gentile cliente, da quanto Lei riferisce non pare Le fosse stata comunicata anticipatamente dai Suoi amici l’intenzione di fermarsi lungo il tragitto al fine di aggredire l’uomo.
Pertanto, non emerge una condivisione dell’idea e neppure, dunque, una Sua consapevolezza in ordine a quanto i due avevano programmato di fare. Il comportamento da Lei assunto, pertanto, sarebbe stato inerte, privo di qualsiasi efficacia contributiva rilevante alla realizzazione dell’illecito che si è consumato.
Dunque, la Sua condotta ben potrebbe giuridicamente essere ricondotta alla cosiddetta “connivenza non punibile”, che esclude una ascrizione di responsabilità per concorso nel reato.
Quest’ultima ipotesi, diversamente, si configura, almeno sotto il profilo morale, quando il soggetto, pur assumendo un atteggiamento passivo mentre viene perpetrato l’illecito, tuttavia ne fornisce un contributo rilevante alla realizzazione laddove con la sua omissione venga rafforzato e/o stimolato l’intento criminoso del correo.
A spiegare in questi termini la linea di discrimine tra le due situazioni è nuovamente intervenuta la Corte di legittimità con una recente sentenza (n. 1123) depositata in Cancelleria il 25 febbraio di quest’anno.
Qui la corrispondenza dell'avvocato Stefano Bonaudo CLICCA
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