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L'avvocato risponde
05 Luglio 2025 - 00:59
Buongiorno avvocato. Ho commissionato ad una impresa l’installazione di condizionatori all’interno del mio appartamento. Al termine del lavoro, il titolare mi inviava un messaggio whatsapp con il quale mi anticipava l’importo che avrei dovuto corrispondere, una volta pervenuta la fattura, per il lavoro e io rispondevo, a mia volta con messaggio, accettando. Tuttavia, con il documento fiscale successivamente pervenuto veniva richiesta, immotivatamente, una somma maggiore. È possibile contestare la fattura?
Maria, Settimo Torinese
Gentile lettrice, il contratto di prestazione d’opera tra voi stipulato non richiede una forma scritta delle relative condizioni e, pertanto, può essere validamente concluso anche a voce, salvo poi le conseguenti difficoltà probatorie che in tale ultimo caso potrebbero sorgere in presenza di contestazioni sulle pattuizioni. Nella vicenda che La riguarda risulterebbe sussistere uno scambio di messaggi scritti aventi ad oggetto l’accordo in ordine al costo dell’opera, che ben potrebbero essere utilizzati per contestare quanto richiesto nella successiva fattura, anche in sede processuale. A tal riguardo la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere, infatti, l’utilizzabilità ai fini probatori della copia fotografica degli sms e dei messaggi whatsapp estrapolati dalle chat in considerazione della possibilità di riscontrarne la provenienza e la loro attendibilità.
In questo senso, si sono pronunciate, per esempio, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, numero 11197 nel 2023 nonché, recentemente, la Sezione Seconda della stessa, in data 18 gennaio 2025 con provvedimento numero 1254. I giudici di legittimità precisano, infatti, che i messaggi whatsapp, così come gli sms e le e-mail costituiscono documenti elettronici aventi ad oggetto la rappresentazione informatica di circostanze fattuali o dati e, pertanto, devono essere fatti rientrare tra le rappresentazioni meccaniche disciplinate all’art. 2712 del nostro codice civile, che hanno una valenza probatoria in sede processuale circa quanto rappresentato, sempre che non ne venga disconosciuta la conformità ai fatti.
Qui la corrispondenza dell'avvocato Stefano Bonaudo CLICCA
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