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L'Avvocato risponde

Detrazioni fiscali per i figli dopo il divorzio: serve l’accordo con l’ex anche dopo i 18 anni?

Se il figlio è maggiorenne ma a carico e l’affidamento è esclusivo, la madre ha diritto alla detrazione al 100% anche senza un nuovo accordo. A stabilirlo è la legge e lo conferma anche la Cassazione

Detrazioni fiscali per i figli dopo il divorzio: serve l’accordo con l’ex anche dopo i 18 anni?

Detrazioni fiscali per i figli dopo il divorzio: serve l’accordo con l’ex anche dopo i 18 anni?

Buongiorno avvocato. Sono divorziata da qualche anno con affidamento esclusivo del figlio. Quest’ultimo ha compiuto da poco i 18 anni. Per poter continuare a beneficiare al 100% della detrazione fiscale per le spese riferibili a mio figlio, devo accordarmi col mio ex marito?

Manuela, Settimo Torinese

Gentile lettrice, le detrazioni per i figli a carico sono sgravi fiscali a beneficio dei contribuenti che hanno almeno un figlio. La disciplina inerente alla divisione delle detrazioni tra i genitori coniugati (e non), separati o divorziati, si rinviene nell’articolo 12 del Testo Unico delle imposte sui redditi (TUIR) come da ultimo modificato dalla legge di bilancio del 2025.

Nel caso di affidamento congiunto tra i genitori legalmente separati o divorziati, la detrazione sarà da applicarsi al 50% tra le parti; diversamente, nell’ipotesi di affidamento esclusivo e in assenza di accordo tra le parti sul punto, lo sgravio fiscale spetterà al genitore affidatario al 100%.

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Il regime di ripartizione tra i genitori vigente al momento della minore età del figlio, come la stessa Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del 2007 ha avuto modo di precisare, non viene a meno con il raggiungimento della maggiore età di quest’ultimo; pertanto, non sarà necessario un nuovo accordo tra i genitori in merito.

In tal senso, inoltre, si sono pronunciati altresì i giudici di legittimità che, con decisione del 4 aprile scorso, hanno statuito il principio di diritto secondo cui la detrazione fiscale dei figli maggiorenni a carico è prevista per i genitori separati o divorziati sulla base della medesima ripartizione già prevista quando erano minorenni (Corte di Cassazione, sez. tributaria, n. 15224 del 2025).

Qui la corrispondenza dell'avvocato Stefano Bonaudo CLICCA

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