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Fotografia di strada e privacy: le regole per evitare problemi legali

La fotografia di strada e la legge: quando è necessario ottenere il consenso per pubblicare immagini di persone?

Fotografia di strada e privacy: le regole per evitare problemi legali

Fotografia di strada e privacy: le regole per evitare problemi legali

Buongiorno avvocato.
Svolgo l’attività di fotografo e mi appassiona l’arte di fotografare persone per strada cogliendo la spontaneità nei loro comportamenti. Sto incorrendo in qualche responsabilità?

Mario, Settimo Torinese

Egregio lettore,
Problemi sotto il profilo giuridico potrebbero prospettarsi nel momento in cui le immagini ritratte siano destinate ad essere divulgate per il tramite di pubblicazione sul web. Infatti, nonostante lo scopo artistico della Sua attività, soprattutto laddove le fotografie scattate ritraggano minorenni o soggetti appartenenti a fedi religiose, è necessaria la previa autorizzazione allo scatto da parte degli interessati e la conseguente informativa circa le finalità dello stesso, come richiesto dalla normativa prevista dal Regolamento generale della protezione dei dati (GDPR) del 2016 e ribadito da una decisione emessa l’11 febbraio di quest’anno dal Garante della Privacy dell’Austria.

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Proprio quest’ultimo, infatti, fu interessato da una segnalazione anonima avente ad oggetto immagini scattate da un fotografo di strada, e postate da quest’ultimo sul proprio sito web, che ritraevano bambini e persone appartenenti a determinate fedi religiose con il viso riconoscibile, nonché foto che lasciavano intravedere parti intime del corpo femminile. Accertata l’assenza del consenso, l’autorità austriaca ordinò all’artista l’immediata cancellazione delle immagini dal sito internet, evidenziando che la finalità artistica non è idonea a giustificare l’assenza di autorizzazione,pur riconoscendo, comunque, come la preventiva richiesta di quest’ultima comporti lo snaturamento dello scopo della attività in questione.

Al fine di ovviare a tale ultimo problema, Lei potrebbe richiedere ai soggetti ritratti nelle fotografie il consenso alla pubblicazione subito dopo lo scatto, che produrrà così i suoi effetti retroattivi.

Qui la corrispondenza dell'avvocato Stefano Bonaudo CLICCA

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