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L'avvocato risponde

Un bacio improvviso e le mani addosso: quando scatta la violenza sessuale

Se manca il consenso esplicito, anche un gesto repentino e non violento può integrare il reato di cui all’articolo 609 bis del codice penale

Un bacio improvviso e le mani addosso: quando scatta la violenza sessuale

Un bacio improvviso e le mani addosso: quando scatta la violenza sessuale

Buongiorno avvocato.
Sabato scorso, in discoteca un mio amico, dopo essersi avvicinato, improvvisamente mi ha baciata toccando ripetutamente le mie parti intime. Posso denunciarlo?

Maria, Settimo T.se

Gentile lettrice,
il comportamento posto in essere dal ragazzo integra gli estremi del reato di violenza sessuale (art. 609 bis del codice penale). Nonostante la denominazione dell’illecito, infatti, nel tempo dottrina e giurisprudenza hanno fornito una interpretazione sempre più estensiva del concetto di “violenza”, spostando allo stesso tempo l’attenzione, ai fini dell’integrazione del reato, sul consenso della vittima all’atto sessuale, per giungere addirittura a ritenere, secondo il recente approdo giurisprudenziale fatto proprio dalla Corte di Cassazione, sez. penale, del 22 novembre 2024, n. 1688, che il dissenso della persona destinataria degli agiti deve intendersi sempre presunto; motivo per il quale è necessario, per escludere il comportamento delittuoso, che vi sia un consenso reso esplicitamente, o verbalmente o per fatti concludenti.

Dal ruolo di centralità del consenso della persona all’atto sessuale discende la progressiva dilatazione interpretativa del concetto di “violenza”. Pertanto, diversamente rispetto al tempo in cui fu concepito il reato, qualsiasi atto, seppur non violento ma che attinge le zone intime della persona offesa, può rilevare ai fini dell’integrazione dell’illecito in argomento, in ragione del fatto che, secondo le sentenze che negli anni si sono succedute sull’argomento, la costrizione idonea a ledere la libertà sessuale di ciascuno di noi può non soltanto derivare da una aggressione fisica ma, altresì, dalla sopportazione di un contatto intimo non desiderato.

In considerazione di quanto sopra, nel Suo caso, dunque, sussistono tutti gli elementi per una ascrizione di responsabilità a carico del ragazzo per il reato di cui all’art. 609 bis c.p. Infatti, stando alla Sua ricostruzione del fatto, l’atto, seppur non violento, avrebbe comunque attinto le zone intime e, inoltre, sarebbe stato repentino, così da non darLe il tempo di esplicitare l’eventuale assenso a fronte del surriferito presunto dissenso. Potrà, dunque, presentare atto di querela nei confronti del Suo amico nel termine di dodici mesi dall’accaduto.

Qui la corrispondenza dell'avvocato Stefano Bonaudo CLICCA

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