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L'avvocato risponde

Separarsi per salvare la casa dal Fisco? Rischio reato penale

La Cassazione boccia le separazioni fittizie usate per evitare i pignoramenti: la manovra è un reato e coinvolge entrambi i coniugi

Separarsi per salvare la casa dal Fisco? Rischio reato penale

foto archivio

Buongiorno avvocato. Mio marito è stato raggiunto da una cartella esattoriale con la quale gli si contesta il mancato pagamento, negli anni, di alcune imposte. Temendo che l’immobile di sua proprietà possa essere pignorato, mi ha proposto di separarci e di intestarmi il bene. Ci esponiamo a qualche rischio?

Maria, Settimo Torinese

Gentile lettrice, la procedura suggerita da Suo marito, in quanto finalizzata alla sottrazione del bene ad un eventuale pignoramento da parte del fisco, è da ritenersi illecita. Il trasferimento di proprietà, infatti, in questo caso, sottenderebbe un intento fraudolento celato, altresì, da una procedura di separazione personale. Tale condotta sarebbe sussumibile nell’ambito della fattispecie criminosa descritta all’art. 11 del Decreto Legislativo n. 74 del 2000 (sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte).

foto archivio

A giudicare un comportamento come quello qui in argomento è stata, recentemente, la sezione III penale della Corte di Cassazione con sentenza n. 8259 del 28 febbraio 2025, la quale ha evidenziato come la separazione personale dei coniugi, seguita da un atto di trasferimento della proprietà di un bene in modo da eludere il pagamento delle imposte, costituiscano artifizi e raggiri idonei ad integrare l’illecito penale succitato.

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, tra l’altro, i coniugi, dopo aver ottenuto la sentenza di separazione personale e proceduto con l’intestazione fittizia dell’immobile, continuavano la convivenza more uxorio; circostanza dimostrata dall’accusa al processo attraverso la produzione dei post presenti su Facebook e relativi alla coppia.

Nel reato, tra l’altro, concorre altresì il coniuge che riceve fittiziamente il bene laddove sia a conoscenza dei motivi reali dell’intestazione a suo favore

Qui la corrispondenza dell'avvocato Stefano Bonaudo CLICCA

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