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05 Agosto 2015 - 16:58
Stretta della Cassazione sui gestori delle discoteche inadempienti alle norme sulla sicurezza: non possono ottenere l'applicazione delle nuove norme sulla tenuità del fatto - che 'cancellano' la condanna penale - quando i reati "abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate". Per questo è stata respinta la richiesta del beneficio avanzata dal gestore della discoteca milanese Nephenta.
Senza successo, T.G., gestore del Nephenta, ha fatto ricorso in Cassazione contro il verdetto della Corte d'Appello di Milano che il 17 aprile 2014 gli aveva inflitto sei giorni di arresto e 70 euro di multa per aver consentito l'ingresso nel locale di più persone rispetto al limite imposto, e altri nove giorni di arresto e 105 euro di multa per l'omesso mantenimento in efficienza e in condizioni di praticabilità delle uscite di emergenza. Quest'ultimo capo di imputazione e la relativa condanna a nove giorni e 105 euro di ammenda, è stato dichiarato prescritto dalla Suprema Corte con la sentenza 34208 depositata oggi dalla Prima sezione penale e relativa all'udienza svoltasi lo scorso 15 aprile. Nulla da fare, quindi, per la richiesta applicazione della legge sulla particolare tenuità del fatto entrata in vigore da pochi mesi.
In proposito i supremi giudici ricordano che questo 'beneficio' è senz'altro applicabile in Cassazione, ma per quanto riguarda il proprietario del Nephenta ne escludono la "applicabilità". A questa decisione gli 'ermellini' sono arrivati rilevando che, per quanto riguarda l'aver consentito l'eccesso di presenze, "l'imputato non risulta condannato alla pena minima edittale, il che significa che l'apprezzamento delle caratteristiche specifiche della vicenda ha giustificato la punizione a tale soglia superiore". Per quanto riguarda invece l'aver omesso la buona praticabilità delle uscite d'emergenza e la loro efficienza, la Cassazione - confermando il no al beneficio della tenuità - rileva che "le condotte antigiuridiche ascritte al proprietario della discoteca risultano essere state plurime e reiterate nel tempo", anche se riscontrate in due soli controlli avvenuti la sera del 6 febbraio e del 17 aprile 2010, quando fu accertato che erano state fatte entrare 83 persone in più della capienza, durante il primo controllo, e 49 durante il secondo. Dunque, bastano anche solo due episodi di contravvenzione alle norme sulla sicurezza dei locali, commessi a distanza l'uno dall'altro, per escludere "la causa di estinzione dalla pena" configurando in tal modo "una espressa condizione ostativa all'ammissione al beneficio".
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