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Pagine di storia

Fra Medioevo ed Età Moderna. La difesa della casa in Canavese

Un testo di Savino Giglio Tos per la rivista Canavèis dell'editore Baima e Ronchetti

NEL DISEGNO Un Una stupenda veduta a volo d’uccello di Chivasso, opera di metà ‘800 di Clemente Rovere (conservata presso la Deputazione Subalpina di Storia Patria). Gli Statuti di Chivasso del 1306 p

NEL DISEGNO Un Una stupenda veduta a volo d’uccello di Chivasso, opera di metà ‘800 di Clemente Rovere (conservata presso la Deputazione Subalpina di Storia Patria). Gli Statuti di Chivasso del 1306 p

Ivrea, fra la fine del Medioevo e gli inizi dell’Età Moderna, era la maggiore città del Canavese e una delle più cospicue dei domini cisalpini dei Savoia. Ma se cerchiamo di figurarcene l’aspetto attraverso i documenti dell’epoca, specialmente scorrendone gli Statuti, rimaniamo spiacevolmente stupiti dalla situazione di degrado in cui dovevano vivere i suoi abitanti.

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Basti dire delle strade urbane, qualcuna con un selciato, generalmente di mattoni, ma in gran parte in terra battuta, percorse da canaletti di scolo, in cui – senza la minima preoccupazione per l’igiene e la gradevolezza dell’aria – come in una puzzolente fogna a cielo aperto confluivano, scaraventati direttamente in strada dalle porte e dalle finestre delle case che vi si affacciavano, tutti i rifiuti domestici, compreso il contenuto di pitali graveolenti di feci e di orina depositati durante la notte, per non parlare di mucche e maiali ed altri consimili bestiole, che scorrazzavano liberamente; ed alcuni vi pernottavano pure, malgrado ogni proibizione.

Case fredde e fumose, poco accoglienti, per cui vi si rimaneva il minimo indispensabile, nessuna illuminazione stradale, scarsissima, e ridotta a poche candele o lumi ad olio parsimoniosamente usati, all’interno delle case.

L’acqua bisognava andare ad attingerla ai rari pozzi o prenderla dalle fontanelle che servivano pure da abbeveratoio per gli animali. Scarso l’arredo: una rozza tavola, alcune panche, qualche cassapanca, una madia, letti o più sovente giacigli o pagliericci ove spesso dormivano promiscuamente tutti i membri della famiglia.

Fino al secolo XII o XIII, non solo i tetti, ma anche molte altre parti delle case erano costruite con legno, paglia, canne, materiali facilmente infiammabili, per cui frequenti ed a volte disastrosi erano gli incendi. Le amministrazioni comunali tentavano di porre riparo a tutti questi inconvenienti, ma per ottenere sostanziali risultati saranno necessari molti secoli.

La città era circondata da una cinta muraria che, bene o male, la difendeva, ma costringeva gli abitanti a vivere in spazi ristretti. L’unico edificio veramente spazioso era la chiesa principale.

Il pericolo d’incendio.

Se tale era la situazione in cui si viveva ad Ivrea, è logico pensare che nei paesi più piccoli le cose non andassero meglio. Vediamo alcune disposizioni in merito.

Una delle prime preoccupazioni degli amministratori, per la salvaguardia dell’abitato, era quella di evitare lo scoppio di incendi o almeno di limitare la loro espansione.

Accendere il fuoco per cucinare o in qualche modo riscaldare la casa, non era una cosa tanto semplice, quindi si cercava, la sera, di coprire con la cenere la brace, per scoprirla poi il mattino, o quando era necessario, per rialimentare la fiamma. Poteva però succedere che la brace si spegnesse del tutto, quindi si andava a chiederne un po’ a qualche vicino, ma bisognava stare attenti per non combinare guai.

Statuti di San Benigno (1318, capp. 57 e 58): «Si stabilì che nessuno possa, tanto dal forno quanto dalla casa di un altro, portare a casa sua brace viva, se non coperta.

Se poi uno porterà fuori dall’abitato del fuoco, causando danno ad un altro, pagherà cinque soldi di multa e dovrà rimborsare il danno». Quando poi soffiava vento, vi erano limitazioni più rigorose.

A Bairo (1409, cap. 71): «Stabilirono che se qualcuno porterà brace (brosam, come in piemontese, nda) dal forno quando c’è vento, paghi ogni volta una multa di 12 denari, ed altrettanti il fornaio che glie l’ha data».

Statuti di Albiano (sec. XIV, cap. 52): «Nessuno si azzardi a tenere acceso il fuoco, quando tira vento, nelle case di paglia». 

Ad Andrate (1410, cap. 101) i consoli quando c’era il vento dovevano fare un giro di ispezione in tutte le case del rione loro affidato, per autorizzare l’accensione del fuoco o imporne lo spegnimento.

A Canischio (1405, cap. 32) nessuno doveva più tenere fuoco acceso in casa, quando c’era vento, dopo che era stato gridato l’avviso o suonata la campana, «pena una multa di 5 soldi viennesi di giorno e 10 soldi di notte».

A Barbania (sec. XV?, cap. 42), in caso di tempo ventoso, di notte, i campari erano tenuti, «sotto pena di cinque soldi, a percorrere il predetto luogo di Barbania e ad alta voce gridare che si faccia attenzione e si badi al fuoco perché il vento è forte, affinché quelli che odono tali grida siano più attenti a conservare, custodire e spegnere e coprire il fuoco, di modo che non derivi danno causato da detto vento». 

Analoghe disposizioni si trovano praticamente in tutti gli Statuti, perché il pericolo era generale e costante.

NEL DISEGNO Il rogo della città di Berna, in Svizzera, in una miniatura tratta da una cronaca del 1480 circa, particolare (Burgerbibliothek di Berna). Gli uomini, con secchi e mastelli, tentano disperatamente di domare le fiamme. 

L’abbruciamento delle stoppie.

Anche l’abbruciamento delle stoppie doveva essere fatto con criterio, per evitare che il fuoco si propagasse pure nei poderi altrui.

A Verolengo, ad esempio (XIII sec., cap. 80), «se qualche persona vorrà appiccare il fuoco alle stoppie in un suo campo, sarà tenuto e dovrà arare quattro fetas di terra (come nel piemontese fëtta, indica la porca, cioè la striscia di terreno compresa fra due solchi, nda) tutto intorno al suo appezzamento, in modo che dal suo fuoco non derivi nessun danno ad alcuno, pena una multa di cinque soldi per ciascuno ed ogni volta».

Il servizio antincendio.

I comuni mettevano in atto anche una sorta di servizio spegnimento incendi.

In ogni casa, vicino alla porta d’ingresso, doveva sempre esserci un secchio o un altro recipiente pieno d’acqua. Quando in qualunque punto dell’abitato scoppiava un incendio, tutti gli uomini maggiori di 15 anni, come prescrivevano ad esempio gli Statuti di Barbania (sec. XV?, cap. 37),  dovevano accorrere, con il loro bravo secchio colmo d’acqua, ogni volta che la campana desse il particolare segnale di incendio, oppure  se ne accorgessero in altro modo, e dovevano darsi da fare fin quando il fuoco fosse del tutto estinto.

Negli Statuti di Chivasso (1306, cap. 570) si scende in maggiori particolari.

«Stabilirono ed ordinarono che se vi sarà qualche incendio nel borgo di Chivasso o fuori di esso, in una casa o tettoia o pagliaio, ogni capo di casa dovrà portare o far portare un secchio d’acqua per spegnere l’incendio sotto pena di 20 soldi per ogni contravventore. E se qualche secchio si perderà in quell’incendio, il chiavaro in carica dovrà restituire il secchio al proprietario. E se qualcuno troverà un secchio e se lo terrà, gli verrà imposto di restituirlo e pagherà 20 soldi di multa».

Il chiavaro era un ufficiale del comune, cui era affidata la tenuta dell’erario e dell’archivio e la riscossione delle multe e delle entrate spettanti al comune.

Le pene per i colpevoli.

Gli incendi dolosi erano frequenti, perciò le pene erano assai severe, e non si limitavano a multe ed ammende.

A Chivasso (1306, cap. 83) si era molto sbrigativi, per un buon numero di reati.

«Si stabilì che se qualcuno o qualcuna appiccherà o farà appiccare incendio in una casa, una tettoia o in un cumulo di fieno o in un mucchio di covoni di segale appartenenti ad un uomo o ad un abitante di Chivasso, o nella paglia, o nel frumento, di giorno o di notte, entro o fuori il borgo di Chivasso, o devasterà le messi o le biade, o taglierà del tutto o in parte la vigna di qualcuno, consegni e paghi 25 libbre viennesi di multa, e rimborsi il danno a colui al quale è stato dato o causato, fino al doppio, secondo quanto sarà valutato dai periti del comune. Questa pena si applicherà se l’accusa sarà dimostrata mediante confessione del colpevole o da dichiarazioni di testimoni. Se il colpevole non potrà o non vorrà pagare la multa e l’ammenda, gli si strapperà dal capo un occhio, e sarà considerato per sempre un malfattore. Se poi qualcuno o qualcuna metterà deliberatamente del fuoco, entro il borgo di Chivasso, per causare incendio in fieno o paglia come sopra, il Castellano dovrà arrestare lui o lei e, dimostrata la colpevolezza, condannarli alla pena capitale».

In casi analoghi, a Rivarolo (1358, cap. 24 e 7), a chi non poteva pagare la multa di cinquanta libbre veniva tagliato un orecchio o amputata una mano e rischiava persino di finire sul rogo.

Non è che a Chivasso ed a Rivarolo si fosse più feroci che altrove.

Statuti di Caluso (1510, cap. 29): cento libbre imperiali e risarcimento di tutti i danni; l’incendiario doloso, se non pagherà, verrà bruciato vivo sul rogo; se poi nell’incendio sarà morto qualcuno, il colpevole verrà decapitato.

Ad Agliè (1448, cap. 57), oltre a multe ed ammende più o meno salate, per chi non pagava si andava dal taglio di una mano, all’amputazione di un braccio, alla morte sul rogo; stesse pene a Pont (1344, cap. 17). Rogo anche ad Azeglio (sec. XV, cap. 93) e ad Ozegna (1451, cap. 7). A Valperga (1350, cap. 17) multe e ammende; se non vanivano pagate, si amputava una mano all’incendiario o addirittura veniva bruciato sul rogo.

Del delitto di incendio si parla anche negli Statuti di molti altri luoghi, ma credo che quello che ho detto sin qui sia più che sufficiente a dimostrare quanto numerosi dovessero essere a quei tempi i piromani, che però venivano trattati con maggior rigore che non quelli dei nostri giorni!

Paglia e fieno.

Anche la prevenzione degli incendi era considerata importante quindi, seppure non in maniera organica, quasi tutte le amministrazioni tentavano di diminuire quanto più possibile la detenzione selvaggia e l’utilizzo nell’edilizia di materiali infiammabili.

Ad Andrate (1410, cap. 115), nel centro abitato era vietato tenere paglia e fieno in gran quantità.

A Barbania (sec. XV?, cap. 43) bisognava tenere la paglia ed il fieno alla distanza di almeno un trabucco, cioè 3 metri circa, dalla propria casa o dal luogo in cui si accendeva il fuoco, e non si poteva accendere il fuoco fuori dalla casa o dal luogo a ciò destinato, pena la multa di 60 soldi.  

«Inoltre, nella parte sopra il fuoco, nella casa o nel luogo in cui lo si accende, qualunque persona di detto luogo o che vi abita, ora e in futuro, dovrà coprire quella parte sopra il fuoco con tegole o lose. Il lavoro dovrà essere iniziato entro sei anni dal giorno della pubblicazione del presente statuto, sotto pena di cinque libbre».

I tetti in paglia e quelli in tegole.

Evidentemente, la copertura in tegole e lose, lastre di pietra, era assai costosa, cosicché si concedeva un bel lasso di tempo per l’applicazione del disposto.

Chi però si era dato la pena di coprire la propria casa con tegole, affrontandone la non indifferente spesa, veniva in certo modo tutelato: ad Andrate, infatti (1410, cap. 126), non si potevano pignorare le tegole della casa ad un debitore insolvente, se c’era qualcos’altro di pignorabile.

A Balangero (1391, cap. 72) era vietato costruire la copertura delle case con la paglia, a meno che ciò avvenisse in tempo di guerra o di timore di guerra, e in seguito a disposizione del consiglio della comunità.

A Chivasso (1306, cap. 564) sono vietate le coperture di paglia o lesca. I consoli, almeno una volta durante il loro incarico, dovranno effettuare un’ispezione e far rispettare il divieto. In compenso, circa 160 anni dopo (1468, cap. 16), a chi avesse voluto usare la creta a scopi edilizi, purché fosse autorizzato dai consoli, si consentiva di prendersi quella adoperata nella costruzione delle pubbliche strade, ma era obbligato a riempire i buchi con altra terra.

Anche a Foglizzo (1387, cap. 1) erano vietate le coperture di paglia, ma, in compenso, era previsto un sussidio della Credenza per chi intendeva costruir casa rispettando le norme.

A Verolengo (sec. XIII, cap. 156) ci si preoccupava che il paese «fosse adorno di belle case ed abitazioni», e per venire incontro ai proprietari, si stabilì che le case esistenti o che si sarebbero costruite in futuro, sarebbero esentate dalle imposte, purché, è sottinteso, fossero tenute in condizioni decenti.

Ad Agliè, poi (1423, cap. 5), tutte le case dovevano essere abitate, forse per evitare un degrado inevitabile in una casa deserta. Perciò chi possedeva due o più case, doveva fare in modo che nessuna rimanesse disabitata. Se non poteva o non voleva farlo, sarebbe stato obbligato a scegliere per sé la migliore e, nel giro di un anno, a vendere le altre.

A Bairo (1409, cap. 96, ripreso nel 1473 al cap. 129) vi è un’interessante disposizione.

«Stabilirono che, se qualcuno, proprietario di una casa coperta di tegole, impedirà ad un altro, la cui casa è coperta di paglia, di portare a casa sua, quando c’è vento, la cena o il pranzo o qualcosa d’altro per cucinarlo, portandosi anche la legna, dovrà pagare 5 soldi di multa».

Le tegole e la calce avrebbero dovuto gradatamente sostituire, nell’edilizia, altri materiali facilmente incendiabili, ma talvolta gli statuti ponevano delle limitazioni, soprattutto riguardo la calce.

A Pont, in varie riprese, si stabilisce che le fornaci in cui si producevano le tegole, non potevano fare più di un certo numero di infornate di calce l’anno: una per ogni quartiere a Pont; a Frassinetto i consoli potevano autorizzare solo due infornate in tutto; una parte del prodotto spettava ai Signori del luogo.

La violazione di domicilio.

La casa, non solo come luogo dove ripararsi dalle intemperie o riporre le proprie cose, fu una delle prime conquiste dell’uomo primitivo. Col passare del tempo divenne anche luogo di aggregazione della famiglia, acquisendo così una valenza psicologica ed affettiva. Difendendo la casa, si difendevano anche i valori che essa rappresentava. I legislatori tardomedievali cercavano dunque di tutelarla in ogni modo, non solo con le norme antincendio, ma anche dichiarandone esplicitamente l’inviolabilità. La violazione di domicilio era considerato uno dei delitti più gravi e punito di conseguenza con pene atroci.

Ad Albiano (sec. XIV, cap. 65) si era abbastanza tolleranti:

«Nessuno vada nella casa di un altro per recare offese, sotto pena di dieci libbre per ogni contravventore e per ogni volta».

Stessa pena a Bairo (1409, cap. 5). A Balangero (1391, cap. 28) la multa era di cento soldi viennesi, ma se il reo non poteva pagarla, la pena sarebbe stata lasciata all’arbitrio del castellano. 

A Strambino (1438, cap. 130) se di notte un malfattore penetrava in una casa, il padrone poteva impunemente ucciderlo. Ma questo era un caso limite di legittima difesa.

A Chivasso invece (1306, cap. 66) la violazione di domicilio poteva essere assai più rischiosa. Se di notte, cioè «dall’ora in cui si suona la campana per la compieta dalla chiesa di San Pietro di Chivasso sino all’ora in cui dalla stessa chiesa si suona la campana per la messa del mattino» qualcuno penetrerà di nascosto nell’altrui casa, il padrone o i famigliari o i servi lo potranno percuotere fino a ferirlo o ucciderlo senza subire conseguenze.

«E se per caso quell’intruso sarà catturato vivo e sarà consegnato al castellano o al giudice, il castellano o il giudice dovrà subito sottoporlo a tortura per cercare di scoprire la verità ed estorcergli il motivo per cui era entrato in quel luogo dove era stato scoperto.

(..) Se risulterà che era penetrato in quel luogo per danneggiare qualcuno nella persona, sarà appeso per la gola finché morirà. Se invece era penetrato là per recar danno ma non nella persona, pagherà ogni volta una multa di 25 libbre viennesi e se nei termini stabiliti dalla condanna non la pagherà, gli verrà amputato un piede.

Se poi l’intruso si sarà dato alla fuga così da non poter essere preso ed arrestato, sarà condannato, per la fuga, a 25 libbre o alla perdita del piede se non pagherà nei termini stabiliti». Se e quando sarà poi catturato, il castellano o il giudice stabiliranno se sarà passibile della pena capitale. 

Del resto, se pensiamo che a Barbania (sec. XV?, cap. 65) rischiava la morte anche il ladro che avesse più di dodici anni, ci rendiamo conto di quanto poca considerazione avessero i legislatori per la vita e l’integrità fisica dei loro sottoposti!

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