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Cronaca

Ferragni si salva dal processo: “Pubblicità ingannevole”, ma nessuna condanna

Il giudice smonta l’accusa: follower non sono “una setta”, cade tutto

CHIARA FERRAGNI IMPRENDITRICE CON LA MADRE MARINA DI NARDO GIUSEPPE IANNACCONE AVVOCATO

CHIARA FERRAGNI CON LA MADRE MARINA DI NARDO E L'AVVOCATO GIUSEPPE IANNACCONE

Il caso del pandoro “Pink Christmas” e delle uova di Pasqua che ha travolto Chiara Ferragni si chiude senza processo. Per il giudice di Milano Ilio Mannucci Pacini c’è stata sì una “pubblicità ingannevole”, ma non sussistono gli elementi per procedere penalmente per truffa aggravata.

Nelle motivazioni depositate, il magistrato chiarisce che il nodo centrale è l’assenza dell’aggravante della minorata difesa, contestata inizialmente dalla procura. Un elemento decisivo che ha portato al proscioglimento non solo dell’imprenditrice digitale, ma anche del suo ex collaboratore Fabio Damato e di Francesco Cannillo, rappresentante di Cerealitalia.

La vicenda riguarda le campagne pubblicitarie tra il 2021 e il 2022, in cui slogan e messaggi social avrebbero indotto i consumatori a credere che acquistando i prodotti si contribuisse a iniziative benefiche a favore di bambini in difficoltà. Una pratica già sanzionata dall’Antitrust con una multa superiore al milione di euro.

Tuttavia, per il giudice non è possibile equiparare i circa 30 milioni di follower dell’influencer a soggetti vulnerabili o facilmente manipolabili. Viene escluso, infatti, che possano essere assimilati a “seguaci di santoni delle sette religiose” o che esista un “rapporto di acritica adesione” tale da configurare la minorata difesa.

Caduta l’aggravante, il reato è stato riqualificato in truffa semplice. Ma in assenza di querela – revocata dal Codacons e da altri soggetti – il procedimento non poteva proseguire, portando alla decisione di “non doversi procedere”.

Nonostante ciò, il giudice lascia sullo sfondo un quadro “quantomeno dubbio sulla (…) mendacità e sulla idoneità ingannatoria” dei messaggi utilizzati per promuovere i prodotti.

La sentenza accoglie pienamente la linea difensiva. Gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana sottolineano: “Il giudice ha chiarito che la diffusività del messaggio, l'uso dei social e il rapporto tra influencer e pubblico non bastano, di per sé, a integrare le circostanze idonee a ostacolare la privata difesa”. E aggiungono: “Venuta meno l'aggravante il processo non doveva e non poteva proseguire”.

La procura, rappresentata dal pm Cristian Barilli e dall’aggiunto Eugenio Fusco, non dovrebbe ricorrere in Cassazione. Il giudice evidenzia inoltre che i social non sono un mezzo eccezionale rispetto ad altri strumenti di comunicazione di massa come la televisione, che in passato non ha mai fatto scattare automaticamente l’aggravante solo per l’ampiezza del pubblico.

Altro elemento decisivo riguarda la mancanza di prove sulla vulnerabilità degli acquirenti: “nessuna prova è stata fornita nel processo in merito a chi fossero gli acquirenti”, né se fossero effettivamente follower o soggetti in condizione di fragilità. Inoltre, viene ritenuto “quantomeno opinabile” che un consumatore possa riporre una fiducia cieca nei consigli di un influencer.

Infine, il giudice sottolinea anche un aspetto formale: la presenza dell’hashtag nei post di Chiara Ferragni indicava chiaramente la natura sponsorizzata dei contenuti, rendendo “trasparente il compenso economico o la fornitura in favore di chi pubblica”.

Una decisione che chiude uno dei casi mediatici più discussi degli ultimi anni, lasciando però aperto il dibattito sul rapporto tra influencer, pubblicità e tutela dei consumatori.

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