Cerca

Cronaca

Caso Ferragni, riconosciuti messaggi ingannevoli ma nessun processo

Il giudice: «Mancano prove sulla minorata difesa dei follower». Proscioglimento per l’influencer

Caso Ferragni, riconosciuti messaggi ingannevoli ma nessun processo

Caso Ferragni, riconosciuti messaggi ingannevoli ma nessun processo

Il caso Ferragni si chiude, almeno sul piano penale, senza un processo. Ma non senza ombre. Il giudice di Milano ha infatti riconosciuto oggi la “natura ingannevole” dei messaggi pubblicitari legati al pandoro Pink Christmas e alle uova di Pasqua, ma ha stabilito che non ci sono le condizioni per procedere in aula.

La decisione, firmata dal giudice Ilio Mannucci Pacini, ruota attorno a un punto tecnico ma decisivo: la caduta dell’aggravante della minorata difesa dei consumatori. Senza questo elemento, l’impianto accusatorio per truffa aggravata viene meno e il procedimento non può andare avanti. Di conseguenza, Chiara Ferragni e gli altri imputati sono stati prosciolti.

Il passaggio più significativo delle motivazioni sta proprio qui: il giudice non nega i profili critici della comunicazione commerciale. Anzi, richiama esplicitamente quanto già evidenziato dall’Autorità garante, parlando di messaggi “decettivi”. Tuttavia, chiarisce che il quadro probatorio raccolto non è sufficiente per arrivare a una valutazione piena nel merito penale. Gli elementi, si legge, risultano «quantomeno dubbi» sia sulla reale portata ingannevole sia sulla mendacità delle comunicazioni.

A pesare è anche un altro fattore: la revoca della querela, avvenuta dopo i risarcimenti e le sanzioni già affrontate sul piano amministrativo. Gli imputati, sottolinea il giudice, hanno già subito conseguenze economiche rilevanti, tra interventi dell’Antitrust e accordi con il Codacons. Un contesto che ha contribuito a ridimensionare la prospettiva penale della vicenda.

Decisivo, però, resta il tema della presunta vulnerabilità dei consumatori. Secondo l’accusa, i circa 30 milioni di follower dell’influencer avrebbero potuto rappresentare una platea particolarmente esposta. Il giudice, su questo punto, è netto: non esistono prove concrete che gli acquirenti fossero effettivamente follower, né che si trovassero in una condizione di debolezza tale da giustificare l’aggravante.

Anche il ruolo dei social viene ridimensionato. Nelle motivazioni si sottolinea come la capacità di raggiungere un vasto pubblico non sia una caratteristica esclusiva delle piattaforme digitali, ma sia sempre esistita anche con altri mezzi, come la televisione. E, soprattutto, si mette in discussione l’idea che un follower segua automaticamente le indicazioni di un influencer in modo acritico.

Infine, viene richiamato un elemento formale ma rilevante: nei contenuti pubblicati da Ferragni erano presenti indicazioni che segnalavano la natura sponsorizzata dei post. Un obbligo previsto dalla legge, che contribuisce – secondo il giudice – a rendere trasparente la collaborazione commerciale.

Il risultato è una decisione che chiude il capitolo giudiziario senza entrare davvero nel merito della vicenda. Resta però una linea sottile, evidenziata dalle stesse motivazioni: da una parte il riconoscimento di una comunicazione discutibile, dall’altra l’impossibilità di trasformarla in responsabilità penale. Un equilibrio che lascia aperto il dibattito, soprattutto su come regolamentare in modo efficace la pubblicità nell’era degli influencer.

Chiara Ferragni

Commenti scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Giornale La Voce

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter

Edicola digitale

Logo Federazione Italiana Liberi Editori