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Cronaca

In aula lo scontro su don Paolo Bianciotto: aiuto ai bisognosi o circonvenzione?

Il pm Francesco Pelosi chiede 4 anni e 2.500 euro: contestati quasi 185mila euro per circonvenzione d’incapace.

In aula lo scontro su don Paolo Bianciotto: aiuto ai bisognosi o circonvenzione?

Due frasi, nette e contrapposte, hanno tagliato l’aria dell’aula. «Ho solo aiutato i bisognosi», ha detto don Paolo Bianciotto. «No, si è approfittato di persone fragili», ha ribattuto il pubblico ministero Francesco Pelosi. Sul tavolo c’è un’accusa pesante: circonvenzione d’incapace. Sullo sfondo, un nodo etico che interpella tutti, non solo il diritto: fin dove arriva l’assistenza, quando comincia l’abuso?

Secondo il pubblico ministero Francesco Pelosi, il sacerdote non merita attenuanti. La richiesta è netta: quattro anni di reclusione e 2.500 euro di multa. Al centro del fascicolo, quasi 185mila euro che, sempre secondo l’accusa, sarebbero finiti nelle disponibilità del prete sfruttando la vulnerabilità di alcune persone. Il pm contesta a don Bianciotto di aver varcato il confine tra la cura dei fragili e il tornaconto personale, in un quadro che la Procura ritiene sufficientemente chiaro da sostenere la responsabilità penale per circonvenzione d’incapace.

«Ho solo aiutato i bisognosi», ha ribadito in aula don Paolo Bianciotto. Una linea che rivendica finalità solidaristiche e smentisce ogni ipotesi di vantaggio indebito a danno di chi si trova in condizioni di fragilità. È il cuore della difesa: l’agire pastorale come sostegno, non come strumento di pressione. In mezzo, la presunzione di innocenza che accompagna ogni imputato fino a sentenza definitiva e il dovere – anche pubblico – di misurare le parole, distinguendo con cura tra accusa, ricostruzioni e fatti provati.



Nel lessico del codice penale, la circonvenzione d’incapace indica la condotta di chi, per ottenere un profitto, approfitta dei bisogni, della inesperienza o della condizione di minorata difesa di una persona inducendola a compiere atti giuridici a proprio svantaggio. È un reato che il legislatore considera particolarmente insidioso perché agisce nelle pieghe della fiducia e della dipendenza. Per questo prevede pene sia detentive sia pecuniarie e guarda con particolare attenzione al rapporto tra l’autore e la vittima: più la relazione è asimmetrica – per ruolo, autorevolezza, influenza – più l’ordinamento esige cautela.

È qui che l’analisi si fa più delicata. Per chi vive la prossimità sociale e pastorale, l’incontro con la fragilità è quotidiano: bisogni economici, solitudini, condizioni di salute precarie. La generosità, le donazioni, l’assistenza sono elementi fisiologici di quel mondo. Ma proprio per questo servono trasparenza, tracciabilità, cautele: documenti chiari, procedure, terzietà nel gestire risorse che provengono da persone potenzialmente vulnerabili. Quando queste barriere mancano, l’area grigia si allarga e diventa terreno fertile per contestazioni come quella emersa in questo processo. Non è un dettaglio di forma: è sostanza, perché tutela insieme chi chiede aiuto e chi lo offre.

Al di là del caso specifico – che spetterà al giudice valutare sulla base degli atti e delle prove – il tema interroga istituzioni religiose, enti assistenziali e società civile: come blindare i percorsi di aiuto affinché restino tali, senza zone d’ombra? La risposta non può limitarsi alla buona fede individuale; chiede regole, controlli e formazione. Perché nessun gesto di sostegno venga scambiato per pressione indebita e, viceversa, nessuna vulnerabilità sia usata come scorciatoia per arricchimenti personali. Ora la parola torna al diritto: la richiesta di condanna è arrivata, le posizioni sono state scolpite in aula. La decisione, quando verrà, dirà se quelle due frasi pronunciate una di fronte all’altra descrivevano due letture inconciliabili della stessa storia o se una di esse, alla prova dei fatti, avrà retto più dell’altra.

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