Si torna a parlare di Mario Bonardo, tanti anni dopo il fallimento dei suoi progetti e il tramonto di quel sogno che aveva fatto innamorare i chivassesi: un albergo di lusso nei locali dell’ex convento San Bernardino di via Del Collegio, ancora oggi abbandonato. La scorsa settimana è stata pubblicata dalla Corte di Cassazione la sentenza di condanna della madre dell’imprenditore “venuto dal nulla”, Delfina Capello, classe 1932, difesa dal legale Ferdinando Ferrero, e dell’avvocato Giuliana Carnevale, assistita da Marco Sebre del foro di Torino.
L’avvocato e la madre di Bonardo hanno perso il ricorso in Cassazione e dovranno pagare le spese processuali, la somma di duemila euro ciascuna a favore della Cassa delle ammende e 4.200 euro alle parti civili, la Fallimento Immobiliare Smeg srl e la Fallimento Euromedical spa.
La vicenda parte da lontano: in primo grado era stata condannata la sola Capello, poi in appello era stata ritenuta responsabile anche l’avvocato Carnevale.
Nelle undici pagine di motivazioni della sentenza, a firma del presidente Giacomo Fumu e del relatore VincenzoTutinelli, che si chiudono con una condanna in via definitiva, i reati contestati riguardano il riciclaggio di beni che, secondo la prospettazione accusatoria, Mario Bonardo avrebbe fatto fuoriuscire dalle società di cui era amministratore, società successivamente dichiarate fallite. “In sintesi - si legge nel dispositivo - la Capello, madre del Bonardo, si sarebbe intestata ed avrebbe gestito un conto corrente bancario su cui confluivano 335 mila euro in contandi aprendo poi con tale denaro una posizione fiduciaria e un deposito titoli che poi veniva utilizzato per pagare le spese di una villa fittiziamente intestata alla Carnevale, ma di fatto abitata da e nelle disponibilità del Bonardo. Successivamente avrebbe poi monetizzato in contanti 50 mila euro, poi consegnati al Bonardo che ne avrebbe fatto perdere le tracce”.“La Carnevale - si legge ancora - si sarebbe intestata la villa del Bonardo curandone l’acquisto, utilizzando per il pagamento del relativo mutuo un conto corrente a sè intestato la cui provvista era garantita dallo stesso Bonardo e fornendo garanzie per tale mutuo tramite pegno costituito tramite falsa intestazione di posizione fiduciaria alla coimputata Delfina Capello. La donna riceveva inoltre prestazioni relative alla villa di cui era fittiziamente titolare senza fornire corrispettivo. Tale corrispettivo era stato versato da una delle società di cui il Bonardo era amministratore...”.
Nelle motivazioni della sentenza di Cassazione emergono particolari della vicenda e, se vogliamo, dell’epilogo di una storia per cui si sono scritte pagine e pagine di giornale.
“La Corte di Appello ha ribaltato l’originaria assoluzione - scrive la Cassazione - dichiarata in primo grado incentrando la propria attenzione su un elemento non valorizzato dal giudice di primo grado e asseritamente decisivo al fine di qualificare la disponibilità dell’imputata a gestire somme e utilità di provenienza delle società di cui il Bonardo era amministratore”.
In particolare, scrivono i giudici di Cassazione, “tale elemento è indicato dalla Corte di appello nel fatto che sull’immobile oggetto di intestazione fittizia è stata installata nel 2007 una piscina senza che sia stato pagato alcun corrispettivo alla ditta, che però aveva ricevuto una significativa quantità di denaro da parte di una delle società amministrate dal Bonardo per attività mai realizzate”. E poi ancora mobili antichi per un valore complessivo di 750 mila euro, che “in gran parte non risultano rinvenuti nella disponibilità delle società fallite. Al contrario parte di essi risulta venduta ad opera del Bonardo ad un antiquario di Milano per la somma di 183 mila euro, ricevuta dallo stesso in contanti”.
Insomma, secondo i giudici romani sarebbe stata svolta dalla Corte d’Appello di Torino una ricostruzione di una serie di movimenti di denaro che hanno determinato la sparizione “ad opera del Bonardo di fondi di rilevante entità dalle società fallite cui è corrisposta la misteriosa comparsa di fondi di rilevante entità, che le prospettazioni difensive non sono risultate idonee a contrastare”.
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