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11 Maggio 2022 - 19:00
Famiglia (foto archivio)
Il 27 aprile scorso la nostra Corte Costituzionale, investita della questione concernente la “cognomizzazione” (per utilizzare una espressione adottata per la prima volta dal Tribunale dei minori di Milano in una pronuncia del 2011), ha sancito che l’automatica attribuzione del cognome del padre ai figli di genitori sposati, non sposati e adottivi costituisca violazione della nostra Carta Costituzionale e, nello specifico, del principio di eguaglianza.
Dunque, la regola a cui il nostro legislatore dovrà attenersi nel modificare le attuali norme sarà l’automatica assunzione da parte del figlio del cognome di entrambi i genitori; resta salva la possibilità per questi ultimi di potersi accordare sull’ordine di attribuzione dei due cognomi oppure sulla scelta anche solo di uno dei due. Compito del parlamento sarà , pertanto, quello di stilare altresì meccanismi volti alla risoluzione di controversie che si prospettano .
Invero, la questione già nel 2014 giunse a Strasburgo, alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la quale condannò l’automatica attribuzione del cognome paterno ai figli prevista in Italia ma solo con riferimento a quelle situazioni in cui vi fosse una volontà derogante dei genitori , senza comunque che venisse ravvisata alcuna illegittimità con riferimento alla regola in assenza di volontà contraria.
Certamente la novità potrebbe porsi in contrasto con il modo di pensare tradizionale di un popolo, tradotto in disposizioni giuridiche che resistettero addirittura alla riforma del diritto di famiglia del 1975 e che esprimevano una mera esigenza di riconoscimento formale del rapporto di filiazione tra padre e prole a fronte della incertezza sancita da uno dei principi classici del diritto tramandati dagli antichi romani: “mater semper certa est pater numquam” ossia “la madre è sempre certa, il padre mai”.
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