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12 Aprile 2026 - 14:51
Autovelox (foto di repertorio)
Nello stesso giorno, con gli stessi giudici e su casi simili, la Corte di Cassazione arriva a conclusioni opposte sulle multe da autovelox. È quanto accaduto il 26 marzo 2026, quando la seconda sezione civile della Suprema Corte ha emesso due ordinanze – la 8797 e la 7374 – con esiti completamente diversi per gli automobilisti coinvolti.
A sollevare il caso è GLOB CONSUMATORI, associazione nazionale consumatori, che sottolinea come entrambe le decisioni, pur divergenti nel risultato, confermino un principio chiave: senza omologazione, le sanzioni non sono valide.
Le due vicende si sviluppano tra Abruzzo e Veneto. In uno dei casi, relativo a un verbale della Polizia locale di Quero Vas (Belluno), un avvocato aveva presentato opposizione contro una multa per eccesso di velocità rilevata tramite autovelox fisso. Nel ricorso venivano contestati diversi aspetti: la mancata prova dell’illecito, l’assenza di omologazione, approvazione e taratura dell’apparecchio, oltre alla sua collocazione irregolare.

Come chiarisce la Cassazione nell’ordinanza 8797, «il regolamento di attuazione del codice della strada distingue le procedure di omologazione da quelle di approvazione. Le prime sono riferite ai prototipi delle apparecchiature di rilevazione della velocità, le cui caratteristiche fondamentali sono già indicate nel regolamento medesimo ed essi, una volta verificati, consentono di procedere alla produzione in serie delle apparecchiature di rilevazione utilizzabili come fonti di prova nei confronti degli utenti della strada. Le seconde, invece, sono riferite ai prototipi delle apparecchiature di rilevazione della velocità le cui caratteristiche fondamentali non siano già indicate nel regolamento medesimo, la cui approvazione consente alle case costruttrici di produrre in serie apparecchiature con le caratteristiche approvate, fermo restando che per la loro utilizzazione come fonti di prova nei confronti degli utenti occorre anche l'omologazione».
Nella stessa ordinanza la Corte ribadisce un orientamento ormai consolidato: «pone a carico dell’amministrazione l’onere di provare l’eccesso di velocità del conducente del veicolo», precisando che «tale prova va fornita mediante verbali che riportino quanto accertato da apparecchiature omologate».
Diverso invece l’esito dell’ordinanza 7374, emessa nello stesso giorno dalla medesima sezione e dagli stessi cinque magistrati, che ha respinto il ricorso dell’automobilista. Una apparente contraddizione che però, secondo Globoconsumatori, non modifica il principio di fondo.
L’associazione ricorda infatti di essere stata la prima in Italia, già nel 2018, a ottenere una sentenza favorevole su un ricorso basato proprio sulla mancata omologazione degli autovelox e sostiene che nel Paese non esistano dispositivi effettivamente omologati.
«Nemmeno l’ordinanza 7374 ha negato l’obbligo di omologazione, anche se in questi giorni è stato sostenuto esattamente il contrario. Poi, chiaramente, molto dipende da come viene scritto il ricorso», evidenzia l’associazione.
Secondo Globoconsumatori, i numeri confermano questa linea: «sulle migliaia e migliaia di ricorsi presentati, ha un accoglimento del 98% di tutti i gradi e ben 39 di Cassazione e chiede di fatto ai Comuni di ritirare i ricorsi, perché altrimenti si prospetta la lite temeraria».
La conclusione è netta: «In sintesi: la Suprema Corte sugli autovelox non ha mai cambiato idea».
Un caso che riaccende il dibattito sulla legittimità delle multe rilevate tramite autovelox e apre interrogativi sulla coerenza delle decisioni giudiziarie, proprio mentre cittadini e amministrazioni continuano a confrontarsi in tribunale su uno dei temi più controversi della sicurezza stradale.
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