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TFR non pagato: come recuperarlo anche se l’azienda è cancellata

Il Fondo di garanzia INPS tutela i lavoratori anche quando il datore di lavoro è insolvente e non più fallibile: ecco quando è possibile ottenere quanto dovuto

TFR non pagato: come recuperarlo anche se l’azienda è cancellata

TFR non pagato: come recuperarlo anche se l’azienda è cancellata

Buongiorno avvocato.
Il mio ex datore di lavoro non mi ha corrisposto il trattamento di fine lavoro. Ho saputo, altresì, che da poco più di un anno si è cancellato dal registro delle imprese.
È ancora possibile recuperare l’importo?

Marco, Settimo Torinese

Gentile lettrice,
la legge n. 297 del 29 maggio 1992 ha previsto il cosiddetto Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto, allo scopo di garantire ai lavoratori subordinati una tutela nelle ipotesi di insolvenza del debitore-datore di lavoro per il pagamento dei crediti retributivi.

La normativa è stata integrata nel tempo dalle diverse circolari dell’INPS, che hanno precisato le condizioni per poter accedere alle prestazioni del fondo. A riguardo, sono state, per esempio, differenziate le ipotesi in cui il datore di lavoro insolvente risulti assoggettabile a una delle procedure esecutive previste dalla legge fallimentare da quelle in cui non lo sia; distinzione importante in quanto uno dei presupposti per l’ammissione al Fondo di garanzia è rappresentato dall’esistenza di una delle procedure fallimentari a carico del datore.

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Proprio con riferimento a tale aspetto, nella sua ultima circolare l’INPS ha precisato che, laddove il datore insolvente risulti cancellato da oltre un anno dal registro delle imprese e, conseguentemente, non sia più passibile di fallimento, il lavoratore creditore potrà comunque richiedere il TFR al Fondo di garanzia.

Nel Suo caso, pertanto, la cancellazione del Suo ex datore di lavoro dal registro delle imprese non costituisce un ostacoloper poter accedere al Fondo di garanzia e richiedere, così, il credito che non Le era stato corrisposto.

A tal fine dovranno, tuttavia, essere sussistenti le altre precise condizioni normativamente previste, tra cui la prova che è stata da Lei intentata una procedura esecutiva forzata nei confronti del datore con esito negativo.

Qui la corrispondenza dell'avvocato Stefano Bonaudo CLICCA

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