Cerca

L'avvocato risponde

Telecamere in negozio e sospetti sul dipendente: quando è legittimo controllare

Il controllo difensivo del lavoratore è possibile anche con videosorveglianza, ma solo in presenza di fondati sospetti e nel rispetto dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori

Telecamere in negozio e sospetti sul dipendente: quando è legittimo controllare

Telecamere in negozio e sospetti sul dipendente: quando è legittimo controllare

Buongiorno avvocato.
Da qualche giorno mi sono accorto che nel mio negozio, ogniqualvolta rimane da solo il mio dipendente dopo la chiusura del locale, sono presenti sul pavimento tracce di sostanza stupefacente. Posso utilizzare le telecamere installate all’interno per verificare il comportamento del ragazzo?

M.R., Settimo Torinese

Egregio lettore, l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti che consentono di effettuare i controlli a distanza dei lavoratori possono essere impiegati solo per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Tuttavia, come la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare, tali strumenti possono altresì essere utilizzati come mezzi di “controllo difensivo” dei dipendenti allo scopo di accertare la commissione di illeciti da parte di questi ultimi, purché ne sussistano i fondati sospetti ed il loro utilizzo sia successivo rispetto all’insorgenza dell’indizio.

Ciò è stato recentemente affermato dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, con sentenza dell’8 ottobre 2025 n. 4083.

Pertanto, nel caso di specie, in ragione della fondatezza dei Suoi sospetti, Lei sarà legittimato ad effettuare le verifiche del caso avvalendosi dei dispositivi installati all’interno del locale, allo scopo di accertare l’illecito comportamento del Suo collaboratore e, conseguentemente, valutare l’applicazione di sanzioni disciplinari.

La relativa documentazione potrà così eventualmente essere prodotta in sede giudiziale quale prova a giustificazione dell’irrogazione della sanzione.

Qui la corrispondenza dell'avvocato Stefano Bonaudo CLICCA

Commenti scrivi/Scopri i commenti

Condividi le tue opinioni su Giornale La Voce

Caratteri rimanenti: 400

Resta aggiornato, iscriviti alla nostra newsletter

Edicola digitale

Logo Federazione Italiana Liberi Editori