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L'avvocato risponde

Deposito cauzionale e affitti non pagati: quando il proprietario non può trattenere la somma

Il fondo versato dall’inquilino garantisce eventuali danni all’immobile, ma non può essere utilizzato per compensare i canoni insoluti, salvo accordo tra le parti o decisione del giudice

Deposito cauzionale e affitti non pagati: quando il proprietario non può trattenere la somma

Deposito cauzionale e affitti non pagati: quando il proprietario non può trattenere la somma

Buongiorno Avvocato. Il mio inquilino ha liberato l’alloggio lasciando insolute alcune rate di canone di locazione. Posso compensare quanto da lui, ad oggi, dovuto con l’importo che mi era stato inizialmente corrisposto a titolo di deposito cauzionale?

Maria, Settimo Torinese

Gentile lettrice, la cauzione consegnata dall’inquilino al momento della conclusione del contratto di locazione ha come scopo quello di garantire al proprietario un fondo di natura economica laddove dovessero emergere, al termine del contratto, danni all’interno dell’immobile ascrivibili al conduttore; non è, invece, volta a compensare le rate di canone non pagate da quest’ultimo, salvo diverso accordo transattivo tra le parti volto a sanare la posizione di insolvenza.

Pertanto, in assenza di danni, il deposito cauzionale dovrà essere restituito al conduttore, unitamente agli interessi nel frattempo maturati.

cauzione

Per il recupero delle rate di canone che non ha percepito nella vigenza del contratto, Lei potrà agire in giudizio con un ricorso al fine di ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo che imponga al debitore il relativo pagamento, senza possibilità da parte Sua di richiedere in ricorso, all’autorità giudiziaria, la compensazione del debito con la cauzione eventualmente ancora in Suo possesso.

La compensazione, infatti, potrebbe essere eventualmente riconosciuta giudizialmente laddove vi sia opposizione al decreto da parte del debitore per contestare l’omessa restituzione del deposito cauzionale da parte del proprietario-creditore e non sia stata fornita la prova da parte di quest’ultimo della sussistenza di danni all’immobile. 

Qui la corrispondenza dell'avvocato Stefano Bonaudo CLICCA

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