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Fine vita in Piemonte: il diritto c’è, la legge no. Chi paga?

Dopo mesi di annunci la Giunta Cirio si limita a una circolare esplicativa. Il Movimento 5 Stelle chiede una legge regionale con regole stabili e il caso ASL TO4 resta il simbolo di un diritto riconosciuto ma non praticabile

Fine vita in Piemonte: il diritto c’è, la legge no

Fine vita in Piemonte: il diritto c’è, la legge no

La Regione Piemonte prova a rimettere ordine su una materia che da anni è sospesa in un limbo giuridico e politico, ma lo fa ancora una volta con strumenti fragili, amministrativi, incapaci di trasformare un diritto riconosciuto in un diritto realmente esigibile. Il tema è quello del fine vita e del suicidio medicalmente assistito, una questione che non riguarda astratte categorie giuridiche ma persone in carne e ossa, pazienti affetti da patologie irreversibili, costretti a convivere con sofferenze definite dalla stessa Corte costituzionale come intollerabili.

Dopo mesi di annunci, rinvii e promesse, la Giunta guidata da Alberto Cirio si è finalmente dotata di una circolare esplicativa che richiama le sentenze della Corte costituzionale sul suicidio medicalmente assistito. Un atto che arriva tardi e che, soprattutto, non scioglie il nodo centrale: chi garantisce, e con quali strumenti, che quanto sancito dai giudici diventi concretamente praticabile sul territorio piemontese.

A sottolinearlo con forza è Pasquale Coluccio, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che parla apertamente di un passo avanti, ma insufficiente. “Non è concepibile che la garanzia di un diritto dipenda da una circolare ed un vademecum”, afferma, mettendo il dito nella piaga di una Regione che continua a muoversi sul filo dell’ambiguità, evitando accuratamente di assumersi fino in fondo una responsabilità politica. Per Coluccio, se si vuole davvero evitare che casi come quello dell’ASL TO4 si ripetano, è necessario trasformare questi principi in una legge regionale, con regole stabili, trasparenti e controllabili dal Consiglio.

La circolare della Direzione Sanità, infatti, non è una legge. Non è una regolamentazione organica. È, come precisato dallo stesso direttore regionale, una “mera circolare esplicativa” che si limita a richiamare i principi già stabiliti dalla Corte costituzionale, senza aggiungere né togliere nulla. Una puntualizzazione resa necessaria dopo che, a mezzo stampa, erano circolate informazioni inesatte sul contenuto e sulla portata del documento.

La Regione, chiarisce la Direzione Sanità, non ha introdotto nuove regole né definito nuove procedure. Ha semplicemente trasmesso, su richiesta del Comitato etico, un inquadramento tecnico-giuridico delle sentenze della Consulta, che nel sistema delle fonti del diritto italiano hanno valore di legge.

"E non è vero - viene ribadito - che sarà la Regione a pagare automaticamente i farmaci per il fine vita: tali farmaci devono comunque essere forniti dalle Asl in applicazione di quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2025. La questione dei costi resta invece appesa alla distinzione tra prestazioni Lea ed extra-Lea, tema sul quale è stata avviata un’interlocuzione con il Ministero della Salute..."

Un chiarimento che, però, non risolve il problema di fondo. Perché se è vero che le sentenze esistono, che i requisiti sono chiari e che le aziende sanitarie sono chiamate a verificarli, è altrettanto vero che, senza una legge regionale, tutto resta affidato alla discrezionalità amministrativa. E quando la discrezionalità incontra la paura di esporsi, il risultato è un dejà vu.

Il caso dell’ASL TO4 (Chivasso, Settimo Torinese, Ivrea e Ciriè) resta emblematico e continua a pesare come un macigno nel dibattito politico piemontese. Qui, per la prima volta in Regione, un paziente ha presentato una richiesta formale di accesso al suicidio medicalmente assistito. La commissione aziendale incaricata di valutare la domanda ha lavorato per mesi, ha istruito il caso, ha verificato uno per uno i criteri fissati dalla Corte costituzionale con le sentenze 242 del 2019 e 135 del 2024. E alla fine ha certificato che quei requisiti c’erano tutti.

Patologia irreversibile. Sofferenze fisiche o psicologiche intollerabili. Dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. Tutto nero su bianco. Tutto formalmente riconosciuto.

Eppure, quando si è trattato di passare dalla certificazione all’azione, l’ASL TO4 si è fermata. Nella delibera ufficiale, il direttore generale Luigi Vercellino ha chiarito che, in assenza di riferimenti legislativi precisi, l’azienda non fornirà, non prescriverà e non consegnerà farmaci o sostanze potenzialmente utilizzabili per il suicidio medicalmente assistito, escludendo qualsiasi partecipazione materiale o causale nell’atto finale.

Un paradosso che certifica il diritto ma ne sospende l’esercizio. Che riconosce la legittimità della richiesta ma lascia il cittadino solo davanti alla scelta più drammatica. Un esito che, già mesi fa, aveva fatto esplodere un durissimo confronto in Consiglio regionale e che oggi torna di strettissima attualità, perché dimostra come il sistema, così com’è, non funzioni.

All’epoca, l’ASL TO4 aveva dovuto muoversi completamente da sola, istituendo una commissione multidisciplinare composta da undici professionisti, dal medico palliativista al neurologo, dallo psichiatra al farmacista, fino allo psicologo e al medico legale. Un lavoro complesso, delicato, carico di responsabilità, che però avrebbe dovuto essere incardinato in un quadro normativo regionale e non lasciato alla buona volontà delle singole aziende sanitarie.

Fu proprio quel caso a spingere le consigliere regionali Valentina Cera di Alleanza Verdi Sinistra e Sarah Disabatodel Movimento 5 Stelle a presentare interrogazioni in Aula, denunciando il vuoto normativo e l’inerzia politica. Cera ricordò come già nel 2023 fosse stata dichiarata ammissibile la proposta di legge di iniziativa popolare promossa dall’Associazione Luca Coscioni, sostenuta da oltre 11 mila firme, senza che il Consiglio regionale avesse mai davvero affrontato il tema. Disabato parlò apertamente di una Regione che aveva lasciato sola l’ASL TO4, costringendola ad assumersi responsabilità che spettavano alla politica.

Messo alle strette, l’assessore alla Sanità Federico Riboldi promise l’elaborazione di linee di indirizzo regionali, riconoscendo la delicatezza della materia e la mancanza di una normativa nazionale. Ma quella promessa, oggi, suona ancora incompleta. Perché le linee di indirizzo, o le circolari esplicative, non sono leggi. E non offrono quelle garanzie di stabilità, trasparenza e controllo che solo un atto legislativo può assicurare.

morte assistita

Cosa dice la circolare?

La Regione Piemonte prova, finalmente, a mettere nero su bianco ciò che per anni è rimasto sospeso tra sentenze, silenzi e scelte lasciate alle singole aziende sanitarie. Lo fa con una circolare della Direzione Sanità e con un allegato tecnico che definisce una procedura dettagliata sul suicidio medicalmente assistito. Due documenti che, letti insieme, raccontano un cambio di passo sul piano organizzativo, ma anche tutti i limiti di una materia che continua a essere governata senza una vera legge.

La circolare, indirizzata ai direttori generali delle Aziende sanitarie regionali, chiarisce subito la propria natura: non è una legge, non è un regolamento, non è una nuova disciplina. È una circolare esplicativa, cioè un atto amministrativo che serve a spiegare come applicare correttamente i principi già fissati dalla Corte costituzionale con una lunga serie di sentenze, dalla storica 242 del 2019 fino alla più recente 204 del 2025. La Regione lo dice senza ambiguità: il documento ha carattere “meramente organizzativo” ed è finalizzato a garantire una procedura uniforme su tutto il territorio piemontese.

Nel testo la Direzione Sanità ripercorre i capisaldi tracciati dalla Consulta, ribadendo i quattro requisiti sostanziali che delimitano l’area in cui l’aiuto al suicidio non è punibile: la presenza di una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili dalla persona; la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, o la necessità di tali trattamenti per sostenere le funzioni vitali; la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli. A questi elementi si affianca un passaggio non secondario: il paziente deve aver ricevuto un’informazione chiara e adeguata sulla possibilità di accedere a un percorso di cure palliative, che la Corte costituzionale considera parte integrante di una scelta realmente consapevole.

La circolare chiarisce poi chi deve verificare la sussistenza di questi requisiti: una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del Comitato etico territorialmente competente. È un punto chiave, perché attribuisce al sistema sanitario pubblico la responsabilità piena dell’istruttoria, togliendo il tema dal terreno delle valutazioni informali o delle decisioni isolate.

Ma il passaggio più rilevante arriva quando la Regione richiama esplicitamente la sentenza 204 del 2025. Qui la circolare afferma che la persona per la quale siano stati positivamente verificati i requisiti è titolare di una situazione soggettiva tutelata e, in quanto tale, ha diritto a essere accompagnata dal Servizio sanitario nella procedura di suicidio medicalmente assistito. Non si parla più di una possibilità astratta o di una valutazione discrezionale: si parla di un diritto che, una volta accertato, deve trovare una risposta concreta.

La Direzione Sanità ribadisce inoltre quanto già affermato dalla Corte costituzionale: il diritto della persona comprende anche l’ottenimento, da parte delle aziende del servizio sanitario, del farmaco necessario, dei dispositivi eventualmente occorrenti all’autosomministrazione e dell’assistenza sanitaria durante l’esecuzione della procedura. Un passaggio che assume un peso enorme se letto alla luce dei casi in cui, pur in presenza di una certificazione positiva dei requisiti, le aziende sanitarie si sono fermate, dichiarandosi estranee all’atto finale.

La circolare, tuttavia, non pretende di chiudere il discorso una volta per tutte. Precisa anzi che i principi richiamati dovranno essere aggiornati alla luce di eventuali future pronunce della Corte costituzionale o di un intervento del legislatore nazionale. In assenza di una legge statale, la Regione prova a costruire un impianto coerente richiamando le norme già vigenti: la legge 219 del 2017 sul consenso informato e il rifiuto dei trattamenti sanitari, la legge 38 del 2010 sulle cure palliative e la terapia del dolore, e persino la legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale, per ricondurre le attività richieste alle Asl all’interno delle loro funzioni istituzionali.

È su questa base che la Direzione Sanità trasmette alle aziende sanitarie l’allegato operativo: un documento di quattro pagine che descrive, passo dopo passo, l’intero iter procedurale per l’accesso al suicidio medicalmente assistito. Qui il linguaggio si fa più tecnico, ma anche più concreto. Non si parla più solo di principi, ma di tempi, ruoli, responsabilità.

La procedura parte dalla presentazione della domanda. Il paziente deve rivolgersi all’Asl competente per territorio con un’istanza formale, corredata dalla documentazione clinica e, se lo desidera, dall’indicazione di un medico di fiducia. La richiesta deve essere protocollata e inserita in un apposito registro documentale: un dettaglio che serve a rendere il percorso tracciabile, ufficiale, sottraendolo all’arbitrarietà.

Il documento stabilisce poi un termine stringente: entro 48 ore lavorative dalla ricezione della domanda, l’Asl deve convocare la Commissione di valutazione e informare contestualmente il Comitato etico territoriale. È una risposta diretta a una delle criticità emerse negli anni, quella dei tempi dilatati e delle istruttorie lasciate senza un calendario certo, in un ambito in cui il tempo ha un peso decisivo.

La Commissione è chiamata a verificare preliminarmente che il paziente abbia ricevuto un’informazione chiara sulle cure palliative, quindi a incontrarlo almeno due volte. Può richiedere ulteriori accertamenti clinici e può coinvolgere, se il paziente lo autorizza, una persona della sua rete di prossimità e il medico di fiducia. La procedura prevede anche che il paziente possa chiedere l’approvazione di un protocollo redatto dal proprio medico o, in alternativa, che il protocollo venga definito insieme alla Commissione. In assenza di termini perentori fissati dal legislatore nazionale, il documento richiama esplicitamente la necessità di conciliare la celerità imposta dalla condizione del paziente con l’accuratezza degli accertamenti clinici.

Al centro del percorso c’è la Commissione multidisciplinare permanente, che ogni Asl è tenuta a nominare. La composizione è dettagliata: anestesista-rianimatore, medico palliativista, psichiatra, psicologo, medico legale, infermiere, oltre allo specialista della patologia principale da cui è affetto il richiedente. I componenti operano su base volontaria e, su richiesta del paziente, può partecipare anche un assistente spirituale. È una scelta che racconta la volontà di affiancare alla valutazione clinica e giuridica anche un’attenzione alla dimensione umana e relazionale della decisione.

La Commissione redige una relazione conclusiva che certifica la presenza o l’assenza dei requisiti. Su questa relazione si innesta il parere del Comitato Etico Territoriale, che è obbligatorio ma non vincolante e si concentra in particolare sulla libertà e consapevolezza del consenso. Nei casi più complessi, il Comitato può decidere di incontrare direttamente il paziente.

Ricevuti la relazione della Commissione e il parere del Comitato etico, l’Asl comunica formalmente l’esito al richiedente. In caso di rigetto, una nuova istanza è possibile solo in presenza di un mutamento documentato delle condizioni cliniche. In caso di accoglimento, l’azienda sanitaria deve attivare l’equipe responsabile della procedura.

Anche qui il documento scende nel dettaglio. L’equipe è composta da due medici, di cui almeno uno esperto in cure palliative, da due infermieri ed eventualmente da uno psicologo. Su base volontaria, l’equipe concorda con il paziente la procedura farmacologica, il tempo e il luogo dell’esecuzione. La procedura può avvenire in strutture sanitarie pubbliche o convenzionate oppure, su richiesta del paziente, al proprio domicilio, sempre con la presenza di personale sanitario.

L’ultimo passaggio è forse il più delicato. Nel giorno e nell’ora concordati, l’equipe verifica la persistenza della volontà del paziente e l’assenza di condizionamenti indebiti, assiste all’autosomministrazione dei farmaci letali e rimane presente fino alla constatazione del decesso. Il procedimento si chiude con la redazione di un verbale dettagliato, inserito nel fascicolo protocollato del paziente, che attesta modalità ed esito della procedura.

Letti insieme, questi due documenti disegnano un percorso che sulla carta prova a colmare il vuoto lasciato dall’assenza di una legge nazionale: definiscono chi fa cosa, in quali tempi, con quali garanzie e fino a che punto il Servizio sanitario è chiamato a farsi carico di un diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale. Allo stesso tempo, però, mostrano con chiarezza il limite strutturale della scelta compiuta dalla Regione: tutto questo poggia su una circolare e su un atto procedurale amministrativo, aggiornabili e non equiparabili a una legge.

È qui che il tema torna inevitabilmente politico. La Regione ha messo un binario operativo e ha detto alle Asl che il diritto all’accompagnamento, al farmaco e all’assistenza esiste. Resta da capire se questo binario sarà sufficiente a evitare nuovi casi di diritti certificati ma non esercitabili, o se la partita dovrà necessariamente spostarsi in Consiglio regionale, dove una legge potrebbe trasformare queste procedure in una garanzia stabile, uguale per tutti e non aggirabile.

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