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Conto Termico 3.0, tutte le istruzioni per l’uso: chiarimenti, incentivi e attesa per Portaltermico

Dalle FAQ del GSE ai casi di incentivo al 100% per i piccoli Comuni, passando per requisiti, costi ammissibili e diagnosi energetiche: cosa cambia davvero con il decreto del 7 agosto 2025 e cosa devono sapere enti, imprese e professionisti

Conto Termico 3.0, tutte le istruzioni per l’uso: chiarimenti, incentivi e attesa per Portaltermico

Conto Termico 3.0, tutte le istruzioni per l’uso: chiarimenti, incentivi e attesa per Portaltermico

Con l’avvio ufficiale del Conto Termico 3.0, il sistema degli incentivi per l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili entra in una nuova fase operativa. Il punto di svolta è rappresentato dal Decreto ministeriale del 7 agosto 2025, che ha ridisegnato regole, soggetti ammessi e percentuali di contributo, introducendo novità rilevanti soprattutto per Comuni, Pubbliche Amministrazioni, enti del Terzo settore e imprese.

Un percorso che, passo dopo passo, ha trovato concreta attuazione attraverso il lavoro del Gestore dei Servizi Energetici, con la pubblicazione delle Regole Operative, seguite – il 29 dicembre 2025 – dai Contratti tipo sia per l’accesso diretto agli incentivi sia per quello tramite prenotazione. Con questi ultimi documenti, il quadro applicativo può dirsi sostanzialmente completo per tutte le disposizioni entrate in vigore dal 25 dicembre 2025.

Manca ora solo l’ultimo tassello: l’attivazione definitiva del Portaltermico, la piattaforma digitale destinata a diventare lo strumento centrale per la presentazione e la gestione delle domande legate al nuovo Conto Termico.

Nel frattempo, il GSE continua a svolgere il ruolo di guida operativa per tecnici, operatori e soggetti responsabili. Il 9 gennaio 2026 sono infatti comparse sul portale ufficiale le prime FAQ dedicate al Conto Termico 3.0, pensate per chiarire i punti più delicati del nuovo meccanismo incentivante: dai requisiti degli edifici e degli impianti, alle modalità di calcolo dell’incentivo, fino agli obblighi documentali richiesti per l’accesso ai contributi.

I chiarimenti affrontano temi centrali per professionisti, imprese e amministrazioni pubbliche. Per essere ammessi agli incentivi, gli interventi devono riguardare edifici esistenti, regolarmente iscritti al catasto edilizio urbano e dotati di impianto di climatizzazione invernale funzionante alla data di entrata in vigore del decreto. Restano esclusi, quindi, gli edifici in costruzione o quelli privi di un impianto di riscaldamento operativo.

Sul fronte economico, il portale Conto Termico 3.0 – una volta pienamente operativo – effettuerà verifiche automatiche sulla congruità dei costi sostenuti rispetto ai massimali ammissibili, basando il calcolo dell’incentivo sulle spese effettivamente documentate tramite fatture e bonifici.

Ampio spazio è dedicato ai casi di incentivo al 100%, una delle novità più significative del CT 3.0. Il contributo integrale delle spese ammissibili è previsto per gli interventi realizzati su edifici di proprietà dei Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, a condizione che siano utilizzati direttamente dall’ente o da soggetti terzi non riconducibili a imprese, per attività di carattere pubblico-sociale o di interesse collettivo. Rientrano in questa casistica municipi, biblioteche, caserme e altri edifici pubblici con analoghe funzioni.

In materia di diagnosi energetica e APE, le FAQ chiariscono che tali spese sono incentivabili solo quando i documenti sono espressamente richiesti dal decreto per lo specifico intervento. In questi casi, il contributo copre il 100% dei costi per Pubbliche Amministrazioni ed ETS non economici, mentre scende al 50% per soggetti privati e cooperative sociali. Le grandi imprese e gli ETS economici restano invece esclusi da questa specifica agevolazione. La diagnosi, quando obbligatoria, deve essere redatta esclusivamente da EGE certificati o da ESCO certificate, senza possibilità di deroghe.

Particolare attenzione è riservata anche agli impianti fotovoltaici e ai sistemi di accumulo, incentivabili solo se installati insieme alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale con pompe di calore elettriche e in assetto di autoconsumo. La produzione di energia non può superare del 5% il fabbisogno complessivo dell’edificio, mentre restano esclusi sia i sistemi ibridi sia il revamping di impianti esistenti.

Per le imprese, il decreto introduce un sistema articolato di massimali e percentuali di aiuto, differenziate in base alla dimensione aziendale e alla tipologia di intervento. In alcuni casi, soprattutto quando si ottengono riduzioni significative della domanda di energia primaria, sono previste premialità che possono incrementare l’intensità dell’incentivo fino a livelli particolarmente elevati.

Non mancano infine i chiarimenti sugli edifici a proprietà promiscua pubblico-privata: in questi casi, gli incentivi del Titolo II sono riconosciuti solo per la quota millesimale riferibile alla Pubblica Amministrazione, che può comunque beneficiare del contributo al 100% se situata in un Comune sotto i 15.000 abitanti. Restano invece esclusi gli interventi nZEB e quelli del Titolo III, che richiedono la piena disponibilità dell’immobile da parte di un unico soggetto.

A completare il quadro informativo, il 12 gennaio 2026 il GSE ha organizzato il primo webinar dell’anno dedicato al Conto Termico 3.0, durante il quale sono state illustrate le principali novità normative, approfondite le Regole Applicative e offerta un’anteprima del nuovo Portaltermico. Registrazione e materiali dell’incontro sono messi a disposizione degli operatori, a conferma di una fase di accompagnamento che punta a rendere il nuovo incentivo sempre più chiaro, trasparente e concretamente utilizzabile.

Il webinar di GSE

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