AGGIORNAMENTI
Cerca
31 Agosto 2018 - 16:27
È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il nuovo Decreto firmato dal Ministro Centinaio, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, con le linee guida per l’utilizzo del marchio “Prodotto di montagna” per i prodotti di origine animale. Uncem ha confermato nelle scorse ore al Ministro e alle Regioni il massimo impegno per la diffusione e la promozione del marchio: un’ottima opportunità per l’azione culturale nei confronti di consumatori e produttori.
Per i prodotti di origine animale - scrive il Mipaaft nell’ultimo Decreto - il termine “Prodotto di montagna” può essere applicato se la porzione di mangimi prodotti in zona di montagna, somministrata agli animali e costituente la dieta annuale, espressa in percentuale sulla sostanza secca, non è inferiore al 50% per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti e dai suini, 60% per i ruminanti, 25% per i suini. Le percentuali non si applicano agli animali transumanti nei periodi in cui sono allevati al di fuori delle zone di montagna. L’allevatore mette a disposizione degli organi di controllo le informazioni relative all’allevamento di montagna (numero, specie animale, codice Asl) e alla dieta annuale adottata.
Nel Decreto pubblicato invece in Gazzetta ufficiale nel mese di luglio 2017, vi sono le linee guida per tutti gli altri prodotti. L’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” è utilizzata unicamente per descrivere i prodotti destinati al consumo umano per i quali sia le materie prime che gli alimenti per animali provengano essenzialmente da zone di montagna; nel caso dei prodotti trasformati, anche la trasformazione, compresa la stagionatura e la maturazione, deve avere luogo in zone di montagna. Il marchio può essere applicato ai prodotti dell’apicoltura se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna. E ai prodotti di origine vegetale unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna. La trasformazione per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari può avere luogo al di fuori delle zone di montagna purchè gli impianti di trasformazione siano situati a una distanza non superiore a dieci chilometri dal confine amministrativo della zona di montagna.
Gli operatori che intendono utilizzare l’indicazione facoltativa di qualità “Prodotto di montagna” devono trasmettere l’apposito modulo allegato al Decreto alla Regione ove è situato l’allevamento o l’azienda di produzione dei prodotti di montagna o lo stabilimento di trasformazione dei prodotti. Le Regioni lo invieranno poi al Ministero.
Edicola digitale
I più letti
LA VOCE DEL CANAVESE
Reg. Tribunale di Torino n. 57 del 22/05/2007. Direttore responsabile: Liborio La Mattina. Proprietà LA VOCE SOCIETA’ COOPERATIVA. P.IVA 09594480015. Redazione: via Torino, 47 – 10034 – Chivasso (To). Tel. 0115367550 Cell. 3474431187
La società percepisce i contributi di cui al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 e della Legge Regione Piemonte n. 18 del 25/06/2008. Indicazione resa ai sensi della lettera f) del comma 2 dell’articolo 5 del medesimo decreto legislativo
Testi e foto qui pubblicati sono proprietà de LA VOCE DEL CANAVESE tutti i diritti sono riservati. L’utilizzo dei testi e delle foto on line è, senza autorizzazione scritta, vietato (legge 633/1941).
LA VOCE DEL CANAVESE ha aderito tramite la File (Federazione Italiana Liberi Editori) allo IAP – Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria, accettando il Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale.