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Cronaca

Slot machines, il Tar ribalta il Comune: ok alla riapertura in una tabaccheria di Torino

Annullato il “no”: per i giudici non c’è violazione della normativa regionale sul gioco

Slot machines, il Tar ribalta il Comune: ok alla riapertura in una tabaccheria di Torino

Slot machines, il Tar ribalta il Comune: ok alla riapertura in una tabaccheria di Torino (immagine di repertorio)

Una sentenza che riapre il dibattito sul gioco lecito e sui margini di intervento dei Comuni. Il Tar del Piemonte ha accolto il ricorso del titolare di un bar-tabacchi di Torino, annullando il provvedimento con cui l’amministrazione comunale aveva dichiarato inammissibile la Scia per l’attivazione di apparecchi da gioco nel locale di via De Sanctis.

Il caso prende avvio il 3 gennaio 2025, quando il gestore dell’attività presenta la Segnalazione certificata di inizio attività per reinstallare le slot. Il Comune di Torino, però, blocca la pratica, giudicandola “inammissibile e archiviata con esito negativo”, sostenendo l’assenza di un titolo abilitativo valido in capo al precedente gestore.

Non solo. A complicare ulteriormente la vicenda interviene anche la Polizia Municipale, che contesta presunte violazioni della normativa regionale sul gioco e infligge una sanzione amministrativa da 8mila euro.

Ma il quadro, secondo i giudici amministrativi, è stato ricostruito in modo errato. Nella sentenza, il Tar del Piemonte parla apertamente di un’amministrazione che avrebbe “travisato il quadro fattuale di riferimento”, ritenendo che nel locale non fossero mai stati installati apparecchi prima del 2016. Un presupposto rivelatosi decisivo, ma sbagliato.

Al contrario, il Tribunale ha accertato che le slot erano effettivamente presenti già in passato. «Nella Tabaccheria (e bar) di Via De Sanctis n. 47, alla data del 19 maggio 2016, erano collocati apparecchi per il gioco», si legge nella sentenza. Un elemento che cambia completamente la prospettiva: non si tratta di una nuova installazione, ma del ripristino di una situazione preesistente.

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Ed è proprio su questa distinzione che si gioca l’intera vicenda. La normativa regionale piemontese, infatti, soprattutto dopo le riforme del 2016, ha introdotto regole più stringenti per contrastare il gioco patologico, imponendo limiti severi – in particolare sulle distanze dai cosiddetti “luoghi sensibili” come scuole, ospedali e centri di aggregazione – e differenziando nettamente tra nuove installazioni e reinstallazioni di apparecchi.

Prima del 2016, il quadro era decisamente più permissivo. In base al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps), l’attività di gioco lecito veniva spesso considerata accessoria rispetto a quella principale, come la somministrazione di alimenti o la vendita di tabacchi. L’autorizzazione per esercitare un bar o una tabaccheria poteva quindi essere ritenuta sufficiente anche per installare apparecchi da gioco, senza ulteriori titoli specifici.

A questo si aggiungeva il meccanismo della Scia, che consente l’avvio dell’attività tramite una semplice segnalazione, demandando i controlli a una fase successiva da parte della pubblica amministrazione. Un sistema pensato per semplificare, ma che nel tempo ha generato contenziosi, soprattutto dopo l’inasprimento delle normative regionali.

Con la legge regionale piemontese del 2016 sul contrasto al gioco d’azzardo patologico, il contesto è cambiato radicalmente. Sono state introdotte limitazioni più rigide, tra cui vincoli territoriali e requisiti più stringenti per l’installazione di nuovi apparecchi. Tuttavia, proprio per evitare effetti retroattivi troppo penalizzanti, è stata mantenuta una distinzione tra nuove aperture e attività già esistenti.

Il Tar piemontese, nel caso specifico, ha ritenuto che il titolare rientrasse in questa seconda categoria. Da qui l’annullamento del provvedimento comunale e il via libera alla reinstallazione delle slot, in quanto non in contrasto con la normativa regionale.

Resta invece fuori dalla decisione la sanzione amministrativa da 8mila euro. Su questo punto, il Tribunale ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, chiarendo che «la contestazione del verbale di accertamento di una violazione amministrativa è devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario». Una distinzione tecnica ma rilevante, che separa il piano dei provvedimenti amministrativi da quello delle sanzioni pecuniarie.

La sentenza si inserisce in un contesto delicato, in cui si intrecciano esigenze diverse: da un lato la tutela della salute pubblica e il contrasto alla ludopatia, dall’altro i diritti degli operatori economici e la certezza delle regole. Negli ultimi anni, il tema delle slot e del gioco lecito è stato al centro di numerosi interventi normativi, sia a livello nazionale che regionale, spesso oggetto di ricorsi e pronunce dei tribunali amministrativi.

Il caso torinese potrebbe ora fare giurisprudenza, soprattutto per situazioni analoghe in cui si discute la possibilità di reinstallare apparecchi già presenti in passato. Un terreno su cui si continuerà a confrontare il difficile equilibrio tra regolazione e libertà economica.

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